Carenze e zone grigie nella tutela della maternità
18 Dicembre 2008 Maternità, Vita da freelance
Le carenze e le zone grigie nella tutela della maternità delle professioniste autonome
Possiamo individuare diverse importanti carenze nel sistema di tutela della maternità e più in generale della genitorialità:
- esiste una copertura previdenziale diversa da quella vigente per le dipendenti: per tutte le lavoratrici sono previsti 5 mesi a cavallo del parto; le dipendenti in aggiunta hanno diritto sino all’anno di vita del bambino a 2 ore giornaliere pagate e coperte sotto il profilo previdenziale. Ciò significa che la maternità incide negativamente sulla futura pensione delle donne professioniste che hanno avuto figli e sull’eventuale nuova indennità di maternità se si hanno altri figli ravvicinati (l’indennità del secondo figlio sarà infatti calcolata su un anno di reddito basso).
- non sono previsti i congedi parentali per professioniste e professionisti con Partita IVA, che pure pagano gli stessi contributi delle collaboratrici, né d’altra parte sono previsti per i collaboratori uomini (venendo meno ad uno dei principi ispiratori dell’introduzione dei congedi parentali, che si rivolgevano ad entrambi i genitori proprio per favorire la condivisione della cura dei figli). I congedi parentali per le collaboratrici sono stati introdotti ma non ancora applicati. In ogni caso i congedi parentali delle collaboratrici sono largamente inferiori a quelli contemplati per le dipendenti: 3 mesi nel primo anno di vita del bambino, contro i 6 mesi entro il terzo anno di vita del bambino previsti per le dipendenti (o ancor di più se il reddito del richiedente non superi di due volte e mezzo l’importo del trattamento minimo pensionistico). Per i congedi parentali delle collaboratrici non è prevista la copertura previdenziale.
- l’astensione dal lavoro è diventata obbligatoria per le professioniste con Partita IVA, diversamente da quanto accade per le professioniste con Ordini. E’ noto a qualunque donna svolga un lavoro da libera professionista, sia all’interno di un Ordine che all’esterno, come la maternità di fatto porti una contrazione del lavoro (e quindi del fatturato e del reddito) per un periodo di tempo (anche molto superiore ai 5 mesi!!), ma che spesso ciò non avvenga con una totale e continuativa astensione dal lavoro (se non per i periodi immediatamente intorno al parto). Il lavoro libero professionale, per sua natura, non ha infatti vincoli di tempo e luogo e proprio per questa ragione si presta alle esigenze di conciliazione delle donne, come spesso sostenuto nei consessi che si occupano a vario titolo di lavoro femminile. Un’altra caratteristica che contraddistingue il nostro lavoro è il rapporto fiduciario che si instaura con i committenti che il più delle volte non si può interrompere (e di fatto non si interrompe) per un periodo così prolungato. La legislazione che ruota intorno al lavoro ha recepito queste peculiarità per le professioni regolamentate, dotate di una cassa, per le quali:
- l’indennità di maternità viene erogata indipendentemente dall’effettiva astensione dall’attività;
- il calcolo dell’indennità viene effettuato sul reddito del secondo anno precedente a quello del parto, presumibilmente più remunerativo di quello in cui si è verificata la gravidanza.
L’astensione obbligatoria dal lavoro delle libere professioniste non iscritte a Casse (e pertanto iscritte alla Gestione Separata), non solo ha comportato una diminuzione netta delle entrate legata a un minor fatturato (seppure magari l’ottima salute e la volontà di ciascuna avrebbe consentito di lavorare anche gli ultimi mesi), ma impatta anche sulla base di calcolo dell’indennità, che prende a riferimento per ciascun mese 1/12 del reddito dell’anno immediatamente precedente (e non il secondo precedente come per le professioniste iscritte a Casse!!).
Con la decisione di rendere obbligatoria l’astensione dal lavoro (DM del 12 Luglio 2007) forse si voleva tutelare un diritto, di fatto si lede una libertà e si incide su un periodo di vita lavorativa delle donne particolarmente delicato sia in termini di relazione con i committenti sia in termini economico- finanziari. Comprendiamo lo “sforzo” fatto per estendere una serie di tutele anche a lavoratrici notoriamente meno protette di quelle dipendenti (e, a questo punto, anche di quelle iscritte ad Albo), ma denunciamo ancora una volta la scarsa comprensione dei reali problemi che riguardano la nostra posizione professionale. Forse questi errori si potrebbero evitare semplicemente coinvolgendo le parti interessate ed è per questo che ancora una volta ci dichiariamo disponibili a un confronto.
Infine, esistono delle zone grigie, dovute alla modalità con cui viene calcolata la retribuzione convenzionale e alla mancanza di contributi figurativi nel periodo di assenza per maternità, che di fatto fanno sì che ci siano situazioni in cui non si ha diritto all’indennità o si ha diritto ad un’indennità parziale, come mostrano le storie successive.
Alcune storie di maternità
- Marta ha lavorato per anni come dipendente, ma nel marzo del 2007 ha avviato un’attività professionale autonoma. A giugno scopre di essere incinta. A questo punto non può più contare sull’indennità come dipendente, perché non lo è più, ma non può neppure contare su un’indennità come autonoma, perché non ha tre mesi di contribuzione prima della gravidanza e, comunque, se anche avesse questi 3 mesi di contribuzione, l’indennità sarebbe davvero misera (l’80% del reddito annuo sarebbe l’80% del reddito di 3 mesi).
- Francesca lavora da anni con contratti di collaborazione a progetto, ma spesso sconta dei periodi di disoccupazione tra un progetto e un altro. Nel 2006, anche a causa di una situazione di mercato particolarmente difficile, il periodo di disoccupazione è stato particolarmente lungo. Anche per uscire da una situazione di impasse e evitare la depressione, decide di fare un figlio, decisione troppo a lungo rimandata per star dietro agli impegni di lavoro. L’indennità di maternità convenzionale sarà però calcolata proprio con riferimento ad uno dei periodi più difficili della sua vita lavorativa.
- Sofia ha avuto un figlio nel 2005 e un secondo figlio nel 2006. Per il primo figlio ha potuto fruire di un’indennità basata sul reddito professionale del 2004, in cui ha regolarmente lavorato; per il secondo figlio l’indennità è stata calcolata sul reddito del 2005, in cui ha lavorato solo alcuni mesi, a causa della precedente gravidanza.
Una caratteristica dei nuovi lavori è proprio l’alternanza di diverse modalità lavorative; da dipendenti, da collaboratori, da Partita IVA, o anche periodi di disoccupazione. Decidere di avere un figlio è di per sé una decisione difficile e impegnativa, se non si vuole relegarla a essere una scelta eroica, dovrebbe quanto meno rientrare in un sistema di tutele universali.