Toscana, una Legge a sostegno dei professionisti
Con la Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 “Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali” (.PDF in download), la Regione Toscana promuoverà l’accesso ai Fondi Europei e costituirà un Fondo Regionale di rotazione per la concessione di agevolazioni finanziarie per i giovani professionisti, finalizzate soprattutto all’acquisto di strumenti informatici, all’avvio e sviluppo di studi professionali e alla messa in sicurezza dei locali.
Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali
La Regione Toscana dimostra un’apprezzabile e non comune sensibilità alle esigenze del mondo professionale, tuttavia, non sembra cogliere completamente le esigenze del nuovo lavoro professionale.
Infatti:
- Con un approccio mutuato dal mondo imprenditoriale, considera particolarmente critica la fase di avvio dei giovani, su cui concentra gli incentivi finanziari, e focalizza i contributi ad attività di investimento. Tuttavia:
- nel lavoro professionale , soprattutto non ordinistico, le fasi più critiche non sempre sono quelle iniziali (si inizia con un cliente importante, spesso in monocommittenza, le criticità emergono quando il cliente non assicura più abbastanza commesse) né l’avvio avviene necessariamente da giovani (sempre più spesso si avvia un’attività autonoma in età avanzata perché si è rimasti senza un lavoro);
- i problemi principali non sono l’acquisto delle attrezzature (per molti basta un PC e una stampante, ormai acquistabili a costi contenuti), ma la disponibilità di un cash flow che consenta di sopravvivere prima che il lavoro abbia prodotto un reddito (tra quando si prende la commessa e il momento del pagamento intercorrono mesi) o nei periodi di non lavoro;
- moltissimi nuovi professionisti non possono permettersi uno studio professionale (e non per il costo della messa in sicurezza); per loro sarebbe più utile pensare nuove soluzioni low cost, per esempio rendere disponibili strutture con spazi attrezzati e modulari a costi ragionevoli, naturalmente in localizzazioni idonee (per esempio locali in posizioni semi-centrali, in cui condividere alcune funzioni comuni come sale riunioni, segreteria ecc. e poter disporre anche di spazi individuali );
- Pur intervenendo (giustamente) con misure comuni rivolte a tutti i professionisti che si organizzeranno con un lavoro autonomo e imprenditoriale, non riesce a uscire da un’impostazione che ha come base l’Albo professionale, ovvero un’organizzazione di tipo verticale. E’ in ciò coerente con tutto il dibattito sulle professioni che negli ultimi decenni è stato centrato esclusivamente sulla questione Albi. Eppure siamo in una situazione in cui emergono continuamente nuove professionalità non sempre facili da inquadrare e definire e in cui soprattutto i maggiori problemi non sono relativi alle singole professioni, ma sono “orizzontali”, comuni a gran parte del mondo professionale (mercati sempre più concorrenziali, difficoltà legate alla posizione autonoma, carenze nel sistema di Welfare). E’ questa una specificità che il mondo professionale per primo non sembra riuscire a superare, a differenza delle altre categorie produttive (prima ancora che di parrucchieri e idraulici si parla di artigiani, prima ancora che di produttori meccanici o alimentari si parla di imprenditori e non a caso tali categorie riescono a muoversi i maniera più compatta e a ottenere maggiori risultati). La legge citata ribadisce questa impostazione e si rivolge al mondo associativo professionale “verticale”, specializzato per professioni, senza lasciare spazio a associazioni “orizzontali” che, come ACTA, si rivolgono a diverse tipologie di professioni accomunate da uno status lavorativo (nel nostro caso autonomo). La partecipazione delle associazioni alla commissione è infatti subordinata a delle condizioni che sono rispettabili solo da associazioni “verticali” , ovvero:
- alla definizione di un codice deontologico e delle norme per affermarne il rispetto, comprese la verifica e le sanzioni in caso di violazione;
- alla previsione di un obbligo, adeguatamente sanzionato, di preventiva dichiarazione agli utenti relativamente all’adozione o meno dell’assicurazione di responsabilità professionale, come requisito di adesione all’associazione;
- all’aggiornamento professionale annuale dei membri dell’associazione e alla sua realizzazione,mediante il ricorso a soggetti terzi, secondo moduli e strumenti idonei a garantire la massima professionalità, nonché la verificabilità delle attività e le relative sanzioni in caso di mancato rispetto.
- Restano dubbi sulla capacità operativa di una commissione che, per dar voce alla miriade di associazioni professionali esistenti, potrà contare fino a 47 membri.