Novità negli Studi di Settore
3 Giugno 2009 Fisco
Ultimi sviluppi sul fronte degli Studi di Settore, tratti da una serie di articoli recentemente pubblicati dal Sole 24Ore.
- Dopo una lunga attesa, dovuta all’esigenza di introdurre correttivi agli Studi di Settore, al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica sui ricavi/compensi dei contribuenti sottoposti a tale strumento, il 22 maggio scorso è stato reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate il software Gerico che consente il calcolo della congruità per l’anno 2008. Tale ritardo nel rilascio del software per il programma del calcolo dei ricavi/compensi ha indotto il Ministero dell’Economia a spostare dal 16 giugno al 6 luglio il termine per i versamenti relativi all’Unico senza maggiorazione dello 0,4%.
- Per quanto riguarda le professioni, sono confermate per la grande maggioranza di esse (fanno eccezione alcune tra quelle sanitarie e quelle legali) le attese di una sostanziale assenza per il 2008 di un impatto dei correttivi sul livello di congruità dei compensi. Da un lato, infatti, si è ritenuto che la crisi manifesterà i suoi effetti sulle attività professionali con un certo ritardo rispetto agli altri comparti economici; dall’altro si è voluto evitare che la revisione del software determinasse riduzioni generalizzate e indistinte, tali da produrre benefici per categorie non (ancora) colpite dalla crisi.
In generale, chi risulta congruo:
- non è sottoponibile ad accertamento basato sugli studi di settore
- non è sottoponibile ad accertamento basato su presunzioni semplici fino al 40% dei ricavi/compensi dichiarati, con il limite dei 50.000 euro.
Chi non risulta congruo:
- ha una probabilità su dieci di essere invitato al contraddittorio;
- in sede di contraddittorio il contribuente può abbassare la pretesa di Gerico, presentando la propria situazione personale; se viene raggiunto l’accordo, si applicano le sanzioni ridotte ad un quarto del minimo;
- sempre in sede di contraddittorio il contribuente può invece accettare totalmente il contenuto dell’invito al contraddittorio, con le sanzioni ridotte ad un ottavo del minimo.
In caso di non adesione e di successivo accertamento, l’ufficio deve provare altri elementi oltre ai risultati di Gerico (circolari dell’Agenzia delle Entrate 5/E/2008 13/E/2009, pronunce della Commissione tributaria regionale del Lazio nel 2008 e di quella dell’Umbria nel 2009). La possibilità per il contribuente di sottolineare l’insufficienza di Gerico come metodo accertativo può essere fatta valere soltanto in sede di contenzioso.