Niente norme per gli autonomi nel Pacchetto Lavoro della Legge Finanziaria
4 Dicembre 2009 Lavoro
Di seguito le norme della Legge Finanziaria 2009 per il cosiddetto “pacchetto lavoro”. Benefici per tutti, tranne che per le partite IVA.
Finanziaria 2010 – Pacchetto Lavoro
Aumento indennità cocopro e semplificazione requisiti
La disposizione è finalizzata ad ampliare i requisiti e la misura dell’intervento una tantum introdotto nel 2009 e a introdurre, in via sperimentale, per il biennio 2010-2011, una misura straordinaria di protezione del reddito dei collaboratori coordinati e continuativi nella modalità a progetto. La disposizione prevede che tale indennità venga liquidata in un’unica soluzione pari al 30% del reddito percepito l’anno precedente, e comunque non superiore a 4.000 euro, e venga riconosciuta ai soggetti iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell’INPS, alle seguenti condizioni: a) che operino in regime di monocommittenza; b) che abbiano conseguito l’anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro; c) che abbiano effettuato, nell’anno di riferimento, almeno un versamento contributivo presso la predetta gestione separata; d) che risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi; e) che risultino accreditati nell’anno precedente almeno tre mesi presso la predetta gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Semplificazione requisiti per indennità di disoccupazione
La disposizione è finalizzata a semplificare, in via sperimentale per l’anno 2010, i requisiti previdenziali di accesso all’indennità di disoccupazione. In particolare, per l’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali si computano anche i periodi svolti nel periodo precedente sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane.
Incentivi per i cinquantenni
La disposizione è finalizzata a introdurre in via sperimentale, per l’anno 2010, la contribuzione figurativa integrativa, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010, per i lavoratori che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva e che accettino un’offerta di lavoro che preveda l’inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle mansione di provenienza.
Tale beneficio è concesso a domanda dell’interessato.
La disposizione specifica che la contribuzione figurativa integrativa è pari alla differenza fra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e il contributo obbligatorio spettante in relazione al lavoro svolto e che tale beneficio è concesso a domanda.
La disposizione è finalizzata ad estendere, in via sperimentale, per l’anno 2010, la riduzione contributiva già prevista dalla legge n. 223 del 1991 anche in favore dei datori di lavoro che assumono i beneficiari dell’indennità di disoccupazione con requisiti normali che abbiano almeno cinquanta anni di età.
La norma introduce, altresì, il prolungamento della riduzione contributiva per i datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità o che beneficiano dell’indennità di disoccupazione con requisiti normali, che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2010.
Proroga al 2010 di tutti gli ammortizzatori in deroga introdotti nel 2009 e estensione dei trattamenti ai settori o agli ambiti non coperti (in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali)
La disposizione consente di intervenire, per l’anno 2010, con gli ammortizzatori sociali in deroga (CIG, mobilità e disoccupazione speciale) nelle situazioni che presentano problematiche occupazionali in cui la vigente normativa in materia di ammortizzatori sociali non prevede alcun intervento.
Lo schema di norma consente, altresì, di prorogare, per l’anno 2010, interventi di ammortizzatori sociali in deroga già disposti nel 2009.
La norma si rende indispensabile al fine di consentire nuovi interventi, non perseguibili a legislazione vigente e di proseguire gli interventi già iniziati negli anni precedenti e non completati.
“Premi e incentivi” per il ricollocamento di lavoratori disoccupati, cassintegrati, svantaggiati
Le disposizioni in questione prevedono misure sperimentali per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Il ciclo recessivo in atto ha determinato un impegno straordinario di tutte le articolazioni dello Stato per fronteggiare la crisi occupazionali al fine di conservare e potenziare le competenze del capitale umano e per mantenere quante più persone nel sistema produttivo, anche con contratti a termine.
L’insieme di queste politiche attive del lavoro, finalizzate al ricollocamento quanto più rapido dei disoccupati e all’aumento della loro occupabilità, dovrebbero essere erogate, secondo quanto disposto dalla riforma Biagi, dall’insieme degli operatori pubblici e privati autorizzati e accreditati. Ma attualmente tali servizi sono erogati prevalentemente dai servizi pubblici per l’impiego, poiché solo poche Regioni hanno approvato le norme per la creazione degli albi per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati idonei a erogare i servizi per il lavoro.
Per queste ragioni, tenendo conto della necessità di attivare nel periodo di crisi tutti i soggetti, anche privati, che possono contribuire a un rapido ricollocamento dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro, la norma propone di realizzare alcune misure sperimentali per incentivare le agenzie per il lavoro autorizzate e gli intermediari speciali a prendere in carico i lavoratori svantaggiati, tra cui i disabili, così come individuati dal Regolamento (CE) n. 800/2008, per azioni finalizzate al loro reinserimento nel mercato del lavoro.
La disposizione ha la finalità di riconoscere un bonus alle agenzie per il lavoro solo in caso di successo, e cioè se il lavoratore intermediato è assunto con un contratto di lavoro dipendente.
La norma prevede, infatti, la concessione di un bonus di 1.200 euro per ogni lavoratore svantaggiato assunto con contratto a tempo indeterminato o a termine di durata non inferiore a due anni, di 800 euro se assunto con un contratto a termine di durata tra uno e due anni e da 2.500 a 5.000 se disabile e assunto con contratto a tempo indeterminato, di inserimento al lavoro o a termine non inferiore a dodici mesi. Sono esclusi dall’incentivo le assunzioni con i contratti di lavoro somministrato e di lavoro intermittente.
Si prevede che tali incentivi possano essere riconosciuti anche ad altri operatori privati (enti formativi, enti strumentali, cooperative, associazioni, fondazioni, ecc.) purché già accreditati dalle Regioni ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 276/2003, anche con albi sperimentali o provvisori.
Portabilità dell’indennità di disoccupazione
La disposizione è finalizzata a introdurre una misura per la portabilità della indennità di disoccupazione.
In particolare, i datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumono a tempo pieno ed indeterminato i lavoratori destinatari della indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, nonché della indennità di disoccupazione speciale edile, possono beneficiare di un incentivo pari alla indennità spettante al lavoratore nel limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate.
Questo tipo di dote è già prevista per cassintegrati e lavoratori in mobilità.
Rilancio apprendistato
Le disposizioni sono finalizzate ad introdurre facilitazioni nelle transizioni occupazionali, soprattutto dei giovani, mediante il contratto di apprendistato.
In particolare è destinata una quota fino 100 milioni di euro per l’anno 2010 per le attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato – di cui il 20% destinato prioritariamente all’attuazione dell’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
Proroga detassazione salario di produttività
La disposizione è volta a prorogare, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010, le misure sperimentali per l’incremento della produttività legate incrementi di produttività e ad altri elementi legati all’andamento economico dell’impresa Tali misure consistono nell’assoggettamento ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% delle somme erogate a livello aziendale a fronte delle predette prestazioni ed incrementi di produttività e trovano applicazione, entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2009, a 35.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2009 all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2 del citato decreto-legge.