Pagamenti tardivi e tasso di mora
Riportiamo una notizia tratta dal Sole 24 Ore nella sezione “Professionisti” che riguarda i pagamenti in ritardo e gli interessi di mora.
Il tasso base per il calcolo degli interessi di mora nei pagamenti tardivi (D.Lgs. 231/2002) è stato confermato nella misura dell’1 % per il primo semestre 2010. Tale tasso – in assenza di diversa ed equa pattuizione tra debitore e creditore – deve essere aumentato di sette punti percentuali. Per la fornitura di prodotti alimentari deteriorabili (D.M. 13 maggio 2003) il tasso è di nove punti oltre quello base e non è derogabile. Il TUIR (art. 109, comma 7) dispone che il concorso al reddito degli interessi di mora avviene con il criterio di cassa. (Ministero dell’Economia e delle finanze, comunicato in G.U. n. 40 del 18.2.2010).