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Maternità, quando la contribuzione figurativa nasconde ingiustificate sperequazioni

14 Maggio 2010 Malattia, Maternità, Previdenza

Le stranezze dell’INPS oramai non si contano più. L’ultima che segnaliamo è legata al tema della maternità e della contribuzione figurativa. La circolare Circolare INPS n. 64 del 13/05/2010 (.PDF in download) definisce i principi per il calcolo della contribuzione figurativa ai fini pensionistici da accreditare per i periodi di astensione dal lavoro per maternità e paternità e congedi parentali. Leggetela con attenzione epoi vi chiederete, come abbiamo fatto noi: Perchè la pensione deve dipendere anche dal mese in cui nasce un figlio?

Nella premessa alla Circolare si ribadisce infatti

  • l’obbligatorietà dell’astensione dal lavoro per poter accedere all’indennità di maternità anche per le “esercenti attività libero professionale iscritte alla Gestione Separata” (alle professioniste ordiniste, invece, è riconosciuta la possibilità di continuare a lavorare per evitare di perdere contatto coi clienti);
  • che i congedi parentali spettano “alle sole lavoratrici/lavoratori a progetto e categorie assimilate“, un’ambigua dizione che sappiamo non comprendere le libere professioniste (perchè appunto non si parla di “esercenti attività libero professionale iscritte alla Gestione Separata”  in generale…).

Come viene calcolata la contribuzione figurativa per i periodi di non lavoro legati alla maternità e (per le collaboratrici) ai congedi parentali?

 “…il valore dei contributi figurativi dovrà essere calcolato prendendo in esame la retribuzione percepita nello stesso anno solare nel quale è collocato il periodo di astensione o di interdizione dal lavoro da riconoscere al soggetto avente diritto. Qualora nell’anno solare non risulti corrisposta alcuna retribuzione, il valore da accreditare al periodo figurativo sarà calcolato sulle retribuzioni dell’anno solare immediatamente precedente”.

Seguono alcuni calcoli esemplificativi e si scopre che in alcuni casi saranno presi in considerazione i mesi precedenti la gravidanza, in altri i mesi successivi e in altri ancora un po’ antecedenti e un po’ successivi.

Tutto ciò può riflettersi diversamente sui contributi se, come quasi sempre succede, dopo la fine del periodo di maternità non si è in grado di riprendere l’attività con i ritmi precedenti alla gravidanza (e, a differenza delle lavoratrici dipendenti, non si ha diritto né ai tre mesi di allattamento né ai congedi parentali). In tal caso, infatti, il computo includerebbe la retribuzione dei mesi successivi al rientro al lavoro, più bassa della media e tale da incidere negativamente sugli stessi contributi figurativi riconosciuti!

Secondo i nostri calcoli, per massimizzare i contributi figurativi, l’astensione obbligatoria dovrebbe  partire tra agosto (astensione agosto-dicembre, il computo riguarderà l’anno in corso, ma solo i mesi precedenti l’astensione) e gennaio (astensione gennaio-maggio, il computo riguarderà solo l’anno precedente). Ciò significherebbe programmare la nascita dei figli tra la seconda metà settembre e la prima metà di marzo!

Qual è il senso di tutto ciò?

Anna Soru

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1 Commenti

  1. Agness

    Reply

    thanks

    17 Mag 2010

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Maternità, quando la contribuzione figurativa nasconde ingiustificate…

di Anna Soru tempo di lettura: 2 min
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