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Il forfettone non favorirà l'imprenditorialità giovanile

18 Luglio 2011 Fisco, Lavoro

Il nuovo forfettone nella versione ridotta e corretta è stato sbandierato come una misura a favore dell’imprenditorialità giovanile o delle giovani imprese. Ma non è così.

L’imprenditorialità presuppone la capacità di assumersi rischi e realizzare investimenti e da sempre è considerata una risorsa importante per creare ricchezza e occupazione.

La misura del forfettone (come già il precedente regime dei contribuenti minimi) non può essere considerata a favore dell’imprenditorialità perchè  non si applica se si verificano le condizioni auspicate in un’attività realmente imprenditoriale. L’agevolazione infatti decade se:

  • gli investimenti superano i 15.000 euro in un triennio (la misura sarebbe limitante anche se fosse riferita ad un anno),
  • l’imponibile supera i 30.000 euro l’anno,
  • si assumono dei dipendenti o ci si avvale di collaboratori.

In definitiva saranno fortemente agevolate (l’aliquota al 5% è uno sconto consistente anche rispetto all’aliquota ordinaria minima, pari al 23%) attività nuove a patto che non richiedano investimenti, che non creino altra occupazione, che rendano poco e non crescano! Facile prevedere che molte di queste saranno destinate a chiudere quando non ci saranno più le agevolazioni.

Ce n’era bisogno?

Nella relazione di sintesi del Dipartimento delle Finanze sulle dichiarazioni delle persone fisiche (IRPEF) relative all’anno d’imposta 2009 si legge

dai dati dell’anagrafe delle partite IVA si colgono, anche nel periodo di crisi, interessanti segni di dinamismo soprattutto da parte dei giovani: il tasso delle nuove aperture di partite IVA attivate da parte di soggetti sotto i 30 anni di età sul totale delle nuove aperture risulta, infatti, in forte crescita (il 12,6% nel 2006, è diventato 19,8% nel 2009, e poi 22,5% nel 2010)

Dati che non stupiscono e che mostrano come già l’aliquota al 20% sia stata molto usata dai più giovani.

Invece stupisce (e preoccupa) l’interpretazione del dato. Siamo sicuri che la crescita di queste attività sia “un interessante segno di dinamismo”? E non piuttosto una delle tante conferme dell’imbarbarimento del nostro mercato del lavoro, che ai più giovani (e non solo) ormai offre principalmente contratti occasionali, improbabili lavori autonomi e stage?

La  nuova misura  in finanziaria  sarà molto più distorsiva del regime dei minimi perchè lo sconto fiscale è enorme. Darà ulteriore stimolo alla diffusione della partite Iva in attività che non hanno niente di autonomo, spingerà all’evasione fiscale chi rischia lo splafonamento (e la perdita in toto dell’agevolazione), falserà il mercato perché gli agevolati potranno praticare tariffe più basse di chi paga l’imposta ordinaria. In ultima analisi favorirà anche un’ulteriore caduta dei compensi.

Davvero ne potevamo fare a meno!

Anna Soru

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12 Commenti

  1. Stefano

    Reply

    Il regime di avvio nuove attività di Visco (del 2000) era anch’esso limitato, ma al confronto era enormemente più ragionevole. Se capisco bene la legge, ora – qualcuno mi corregga se sbaglio – queste nuove partite IVA non applicheranno l’IVA, non la scaricheranno, applicheranno la ritenuta d’acconto del 20% e… pagheranno il 5%. Come è possibile?

    18 Lug 2011
  2. Dario Banfi

    Reply

    Inutile nascondersi dietro a un dito: è la formula più disgraziata che un governo poteva trovare per affrontare il problema della disoccupazione giovanile al 29%. Il sistema d’impresa o lo sviluppo non c’entrano niente, è uno sconto fiscale per addolcire la pillola a chi dovrà trovare un compromesso con le imprese che non vogliono assumere. E con sta fesseria si cancella un regime che interessava ben altre platee di lavoratori. Un pasticcio incredibile di logiche e di interessi senza nessuna visione sul mondo del lavoro autonomo.

    18 Lug 2011
  3. Anonimo codardo

    Reply

    È anche ovvio che è stato fatto per poter sbandierare la nascita di n-mila nuove imprese nella campagna elettorale alle prossime politiche…

    18 Lug 2011
  4. Andrea

    Reply

    Concordo con il fatto che sarà una concorrenza sleale e che una volta passato il santo (agevolazione del 5%), passerà anche il miracolo (probabile chiusura della attività).
    Saluti.

    19 Lug 2011
  5. Anna Soru

    Reply

    X Stefano Sulla base di quanto publicato in effetti dovrebbe essere il vecchio regime con aliquota abbassata al 5%. Ma sarebbe assurdo applicare ritenuta al 20% per essere sistematicamente in credito di imposta! Probabilmente interverranno con circolari prima dell’effettiva applicazione nel 2012…

    19 Lug 2011
  6. luigi.daponte

    Reply

    Come per tante scelte della politica italiota, anche in questo caso la chiarezza e la trasparenza latitano…e allora poichè non mi è chiaro il tutto, provo a condividere con voi il dilemma:

    io ho aperto la partita IVA (“minimi contribuenti”) a marzo del 2010: dal 1° gennaio 2012 rientro nel nuovo regime e varrà anche per me l’aliquota del 5%, oppure rientrerò in un regime ordinario con relativa preoccupazione in merito a studi di settore e quant’altro? E inoltre, c’entra più nulla la storia dei 35 anni come limite per il nuovo regime?

    21 Lug 2011
  7. Daniele Ferla

    Reply

    Buongiorno a tutti, fermo restando l’aliquota al 5% per il “nuovo forfettone”, ho sentito dire, ma smentitemi vi prego, che sono però necessari gli studi di settore!
    E’ vera questa informazione? Se così fosse sarebbe un’ulteriore fregatura.

    Saluti
    Daniele

    22 Lug 2011
  8. Anna Soru

    Reply

    la materia è piuttosto confusa, ma il sole 24 ore tra ieri e oggi fornisce alcuni chiarimenti.

    Per Daniele : chi rientra nel regime dei nuovi minimi (5%) non dovrà assoggettarsi agli studi di settore (http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-07-22/minimi-minimi-studi-201127.shtml?uuid=AaWx7OqD)

    Per Luigi
    1) un’attività avviata a marzo 2010 può rientrare:

    “A) l’imposta sostitutiva ridotta al 5% (articolo 27, comma 1, Dl 98/2011) si applicherà dal 1° gennaio prossimo solo a chi ha intrapreso «un’attività d’impresa, arte o professione» successivamente al 31 dicembre 2007 e varrà «per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi».
    B) per i giovani, questo periodo di aliquota al 5% può essere maggiore «ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età».
    http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-07-22/rivoluzione-contribuenti-minimi-tasse-200401.shtml?uuid=AaVu7OqD

    2. L’età non è un vicolo

    ” per accedere all’agevolazione non è prevista alcuna condizione collegata all’età (ad esempio, giovani con età pari o inferiore ai 35 anni) o al fatto che si sia perso il lavoro (ad esempio, tramite licenziamento o dimissione).” http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-07-22/limportanza-relativa-200936.shtml?uuid=Aalw7OqD

    23 Lug 2011
  9. luigi.daponte

    Reply

    Anna, grazie per l’assistenza e le preziose informazioni!

    30 Lug 2011
  10. Pingback: Il solito comizio di B. E zero sui giovani | Gianmario Mariniello
  11. Ninja

    Reply

    Una condizione per accedere al nuovo regime dei minimi è che nei tre anni precedenti all’inizio della nuova attività non si sia svolta una qualsiasi attività di lavoro autonomo (occasionale o normale) o di impresa.
    Chi ha diritto ad entrare in questo regime può restarvi 5 anni o di più (ma fino a 35 anni) se ha meno di 30 anni.
    Le stesse condizioni valgono anche per chi ha iniziato la nuova attività a partire dal 1/1/2008.

    14 Ago 2011

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Il forfettone non favorirà l'imprenditorialità giovanile

di Anna Soru tempo di lettura: 2 min
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