Attenzione! Primo risultato tangibile della legge delle professioni
6 Febbraio 2013 Vita da freelance
A partire dall’11 febbraio 2013 sarà fatto obbligo a tutti coloro che esercitano un’attività non organizzata in ordini o collegi di apporre in tutta la documentazione scritta con i committenti (e quindi non solo nelle fatture) la seguente dicitura pena sanzione prevista dal Codice del Consumo:
Professionista di cui alla Legge n. 4 del 14 gennaio 2013, pubblicata nella GU n. 22 del 26/01/2013.
Adesso sì che ci sentiamo professionisti!
ACTA
13 Commenti
carlo
ReplyE’uno scherzo vero? siamo su “Scherzi a parte“? Dov’è la telecamera?
Sandro Santilli
ReplyQui potete seguire l’iter della legge e vedere chi sono gli artefici: http://parlamento.openpolis.it/singolo_atto/98281
Samanta Boni
Replyma è assurdo…
io non ci sto, emetto fatture in lingua inglese a clienti esteri e trovo assurdo inserire una dicitura di una legge italiana ottusa che i miei clienti non capirebbero. che senso ha?
In più ho scoperto oggi che in base alle nuove normative sulla numerazione delle fatture, ora nelle fatture verso l’estero (paesi UE) non soggette a IVA, devo scrivere “inversione contabile”.
Ma a che pro tutto questo? Ci volete lasciar lavorare in pace?!?!
gallesina
ReplyHo trovato un’articolo sul sito altalex.com, del quale ho estratto il seguente:
“Si introduce il principio del libero esercizio della professione fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista.
Si consente inoltre al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo l’esercizio di questa sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente.
I professionisti possono costituire associazioni professionali (con natura privatistica, fondate su base volontaria e senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva) con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
Le associazioni possono costituire forme aggregative che rappresentano le associazioni aderenti, agiscono in piena indipendenza ed imparzialità e sono soggetti autonomi rispetto alle associazioni professionali che le compongono, con funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali.
Nei prossimi mesi il Ministero dello Sviluppo economico provvederà a redigere l’elenco delle professioni nel quale sicuramente rientreranno ad esempio tributaristi e amministratori di condominio.”
Ho anche letto questa legge, il cui testo è peggio della bibbia, nel senso che non è chiara, almeno per me, perché non spiega da nessuna parte queste cosiddette “diciture” da apporre di qua e di la.
Abbiamo tanti problemi più gravi di questo, secondo me, e ci impongono più burocrazia e vincoli. Quasi quasi cambio le mie fatture, divento “muratore di parole”…
Francesca
ReplyCosì, tanto per sapere: quale sarebbe la sanzione per mancata indicazione di queste beltà? Se mi dovessi scordare, o volessi obiettare, cosa rischio?
kOoLiNuS
ReplyL’Italia è diventata una repubblica fondata sull’ostacolazione (sistematica) delle attività lavorative…
Sandro Santilli
ReplyL’impressione e’ che i cervelli non fuggano, ma vengano buttati fuori a calci in culo…
ugo
ReplyScusate qualcuno potrebbe coretesemente fare un sunto del testo pubblicato al link della gazzetta? Alla terza riga avevo già giramenti di testa…
Paola Giovannetti
ReplyEhi gruppo Comunicazione di Acta, sarebbe stato meglio aggiungere un pò di faccine al titolo di questa notizia, mi suona leggermente ambiguo (o volutametne provocatorio?) soprattutto in Twitter. Giustamente qualcuno si è chiesto se fossimmo su “Scherzi a parte”!
Per quanto mi riguarda non è una dicitura in fattura che mi fa sentire più o meno una lavoratrice professionale ma l’equiparazione di diritti/doveri tra tutte le tipologie di lavoratori.
Paola Gio – traduttrice freelance
Marco il grafico
ReplyDubbio: non serve indicare nulla sul web o sui profili social, vero???
Aaaaaaaarrrrrrrrrrgggghhhh!!!!!
P.s. = Non solo arretra l’economia ma anche i cervelli di sti cazzoni pensanti chiusi nelle cocainate stanze delle Camere del Parlamento!
Sandro Santilli
ReplySecondo il mio commercialista nuovi chiarimenti normativi sembrano escludere coloro i quali sono iscritti in CCIAA da quest’obbligo.
emanuele
ReplySCUSATE MA E’ CHIARISSIMO FIN DALL’ARTICOLO UNO DELLA LEGGE CHE LA DICITURA DEVE ESSERE POSTA SULLE FATTURE. QUESTA CIRCOLARE SEMPLICEMNTE LO RICORDA. BASTA AGGIUNGERE UNA RIGA SULLA FATTURA. I PROBLEMI SONO ALTRI, SU DAI…