Aguzza l'ingegno: workshop su diritto d'autore per risparmio fiscale
24 Febbraio 2015 Eventi, Formazione
Le difficoltà aguzzano l’ingegno, molti di noi hanno professioni in cui per lavoro scrivono o producono con il loro ingegno opere originali che vendono ai loro clienti.
Vuoi sapere se queste attività possono rientrare nel regime del diritto d’autore? Vuoi approfondire per comprenderne vincoli e vantaggi? Vuoi capire gli aspetti burocratici?
Vieni al nostro seminario l’11 marzo dalle 15 alle 18 presso Login – via Stefanardo da Vimercate, 28 a Milano.
Insieme al commercialista Giuseppe Bonavia approfondiremo questa possibilità.
Il workshop è riservato ai soci Acta ai quali chiediamo un contributo simbolico per sostenere i costi di organizzazione dell’evento: 10 euro per la partecipazione diretta in sala sino ad esaurimento posti (max. 20); 5 euro per la partecipazione in streaming, con possibilità di formulare domande in chat.
Ricorda che i posti sono limitati alla capienza della sala. Affrettati!
Le iscrizioni saranno accettate sino al 9 marzo.
Accedi al video streaming (mercoledì dalle ore 14, con la password ricevuta in seguito alla tua iscrizione).
Se non sei socio Acta, questa è l’occasione giusta per diventarlo!
25 Commenti
ugo
ReplyFaccio il copywriter e mi hanno detto che i contenuti per il web sono facilmente assoggetabili alla cessione di diritti d’autore. Per questo e per capire se ci sono altri ambiti simili mi sono iscritto.
Ivan
ReplyUn sito web è facilmente modificabile dal proprietario o chi per lui. Chi ti dice che il contenuto che hai scritto tu non venga cambiato in un secondo momento da qualcun altro?
E in questo caso a chi spetterebbe il diritto d’autore: al primo redattore del testo o ai successivi? O a nessuno?
Il diritto d’autore dovrebbe essere solo per le opere non modificabili in cui è ben evidenziato il nome dell’autore. Altrimenti qualsiasi prestazione intellettuale/opera dell’ingegno potrebbe essere assoggettata al diritto d’autore.
Gianni
ReplyLe produzioni video corporate, quindi video istituzionali, tecnici, o video per social network (quindi produzioni con connotazione anche di intrattenimento ma con finalità commerciale) potrebbero rientrare nella categoria della cessione di diritto d’autore? Grazie
Ale
ReplyIvan: “E in questo caso a chi spetterebbe il diritto d’autore: al primo redattore del testo o ai successivi? O a nessuno?” O A TUTTI LORO? 🙂
La risposta è a tutti loro. *Da nessuna parte* la legge sul DA dice che esso è solo per le opere creative non modificabili: anzi, indica specificamente le opere E LORO MODIFICHE (tra cui anche la traduzione). E Per prevenire un altro dubbio, *da nessuna parte* la legge dice che si possa lavorare in DA solo se si è autori o traduttori letterari , o solo per case editrici. Anzi. Perché è *la qualità stessa del lavoro* ad assoggettarlo al DA, non il tipo di committente.
Sì’, teoricamente “qualsiasi prestazione intellettuale/opera dell’ingegno potrebbe essere assoggettata al diritto d’autore.” In pratica, alcune prestazioni ne sono escluse (alcune abbastanza a buon diritto, come gli elenchi tecnici, altre un po’ meno, come gli slogan pubblicitari che non sono nemmeno menzionati nonostante la loro creatività.)
Ma lascio il resto delle risposte al Dott. Bonavia che sarà certamente più esauriente di me 🙂
Ale
Replyp.s. Ivan, figurati che in Italia per legge il nome del traduttore dei libri dovrebbe stare in copertina, e invece ne hai mai visto uno? Altro che “ben evidenziato il nome dell’autore”. Umpfh.
(SI’, anche il traduttore è autore del libro.)
Ivan
ReplyQuindi tutti coloro che SI applicano il diritto d’autore sulle proprie prestazioni “creative” e che quindi si applicano la deduzione forfettaria del 25% (o 40%) non si deducono nessuna altra spesa?
Oppure, nella pratica, oltre ad applicarsi la deduzione per diritto d’autore si deducono le stesse spese 2 volte? Una volta tramite la deduzione forfettaria e un’altra volta per la normale deduzione nell’attività professionale?
Sarà compresa anche la creatività nell’applicazione della legge?
Ma come dice il titolo: aguzza l’ingegno…
Ale
ReplyCiao Ivan, che intendi con “deduzione forfettaria del 25% (o 40%)”?
La notula per DA si fa con R/A del 20% sul 75% dell’importo, ma anche se si chiama “notula” anche lei NON c’entra NULLA con le notule del regime dei minimi, è un’altra cosa, è una notula conformemente alla legge 633 del 22/4/41. Il regime dei minimi, se è quello che intendi, è invece un regime per le partite IVA. Se lavori esclusivamente in DA non hai nemmeno necessità di aprire la partita IVA, perché è un regime particolare, esente IVA; se hai lavori che rientrano in DA e altri che non rientrano, fai le deduzioni (forfettarie o meno a seconda che tu sia nei minimi o no) per la parte in partita IVA.
Ale
ReplyPoi non capisco queste insinuazioni “creatività nell’applicazione della legge”, “aguzza l’ingegno”… La legge 633 sul diritto d’autore, con le sue integrazioni, specifica chiaramente quali tipi di testi possono rientrare o meno, è questione di applicare una legge esistente, non di fare giochetti strani.
antonio
ReplySig.ra Soru buongiorno,
sono un ag. di commercio, la mia zona lavorativa è puglia/basilicata, ho cercato varie volte di mettermi in contatto con l’associazione ACTA, ma sembra quasi impossibile, non una sede un recapito telefonico ecc.
in sostanza volevo solo capire la motivazione nel non creare un vero e proprio movimento politico capillare rivolto a livello nazionale con sedi regionali.
Siamo in tanti e credo che solo così possiamo far cambiare le politiche economiche del nostro governo, cioè cominciare a contare per voti.
Resto a disposizione se mai leggesse questa mia.
Distinti saluti
Antonio
cell. 3335755730
Anna Soru
ReplyPer Antonio, stiamo allargando la nostra presenza in altri territori, grazie all’impegno dei nostri soci, speriamo di poter diventare un movimento capillare in tempi non troppo lunghi! Ma è difficile assicurare sedi e recapiti telefonici, non abbiamo le risorse…
Ketty
ReplyBuongiorno,
non sono ancora socio ATCA, sono però molto tentata. Posso chiedere a quali servizi o informazioni dà diritto il pagamento della quota (immagino per i successivi 12 mesi)?
Farò domande ad hoc in sede di workshop, ma per capire se sto andando nella direzione giusta: la creazione di report a carattere di documentazione/giornalistico che raccolgono post pubblicati sui social media, la loro traduzione, la raccolta di feedback e la traduzione degli stessi (sempre con testi liberi, di espressione e mai tecnici), l’analisi e il commento dei trend (il tutto condensato in report bisettimanali) è un’attività che può rientrare nel regime in DA?
Leggendo il vademecum di STRADE a cui ha collaborato il dott. Bonavia mi sembra di sì.
Dico bene?
Grazie sin da ora e a presto
Ivan
ReplyLe notule per le prestazioni soggette a regime d’autore (non ho MAI parlato di regime dei minimi) applicano una deduzione forfettaria delle spese del 25% o del 40%.
Significa che la ritenuta d’acconto (=prelievo tasse alla fonte) non viene calcolata sull’intero importo, ma solo su una parte (quella rimanente dopo aver operato la deduzione forfettaria).
La deduzione forfettaria corrisponde alle spese che sostiene chi applica tale regime alle proprie prestazioni.
Aguzzando l’ingegno (è il titolo del post) per avere un risparmio fiscale, ci sarà chi in pratica le spese se le dedurrà 2 volte: una volta perché il regime del diritto d’autore consente la deduzione del 25/40% e un’altra volta dedurrà le stesse spese sulle prestazioni che non rientrano nel regime d’autore.
Se faccio 20 prestazioni, 10 come regime d’autore e 10 come lavoro autonomo, le spese inerenti che sostengo per TUTTE le prestazioni le deduco ingegnosamente tutte dal fatturato come lavoro autonomo, MA dalla 10 prestazioni come regime d’autore la legge mi aveva già consentito di dedurre spese forfettariamente al 25 o al 40%.
Ad ogni modo, questo dice la legge:
TITOLO I
Disposizioni sul diritto di autore
CAPO I
Opere protette
Art. 1
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore.
Art. 2
In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
5) i disegni e le opere dell’architettura;
6) le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
9) le banche di dati di cui al secondo comma dell’articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.
10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.
Art. 3
Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.
Art. 4
Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica , le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.
Art. 5
Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.
ACTA
Reply@Ketty la quota è valida sino al 31.12.2015.
Perché aderire? lo spieghiamo in https://www.actainrete.it/activati/perche-aderire/
Quanto alle domande…ne parleremo nel seminario!
Daniele Pezzella
ReplySalve, causa lavoro non posso partecipare al seminario nemmeno in streaming.
Sarebbe possibile, sempre a pagamento, poter accedere ad una versione registrata dell’evento? Questo mi faciliterebbe di molto le cose. Grazie in anticipo.
Saluti
Daniele
Gianfranco
ReplySalve
Mi associo alla richiesta precedente: è possibile scaricare l’intervento successivamente ?
Lucyna
ReplyBuongiorno,
non c’è due senza tre… 😉
mi associo alla richiesta dei miei predecessori e chiedo se sia possibile ascoltare il seminario in differita?
Grazie mille e buon lavoro a tutti
ACTA
ReplySì, i soci con un versamento di 5 euro potranno accedere alla registrazione del seminario, non appena disponibile.
emazzucchi
ReplySalve, sono socio, vorrei partecipare in streaming ma sono arrivato tardi. Come si fa a pagare per accedere alla registrazione?
Petra Haag
ReplyBuongiorno, mi sono iscritta tempo fa per assistere in streaming e ho pagato la quota ma non ho avuto alcun feedback. Come posso fare a collegarmi oggi?
Giancarlo Dallara
Replysono socio, ho versato i 5 euro secondo le vostre indicazioni con il link donazioni, ma ho bisogno di una password, non ho ricvevuto nessuna indicazione tecnica
Giancarlo Dallara
Replypotete inviarmi la password per collegarmi in streaming oggi alle 15.
giancarlo dall’ara giancarlo.dallara@gmail.com
Cristina Zanni
ReplyPer tutti quelli che si sono iscritti allo streaming, vi arriveranno le istruzioni agli indirizzi di posta che ci avete dato in fase di iscrizione entro le 14 di oggi
a dopo
Staff Acta
Giancarlo Dallara
ReplySOno le 14 .25 nessuna password. Posso sapere almeno se risulta la mia iscrizione, visto che l’ho completata solo ieri?
fgamurrini
ReplyIo mi sono iscritta entro i termini previsti (9 marzo), ma sono le 14:50 e non ho ancora ricevuto la password…
anna
Replyciao
non ho potuto partecipare all’evento
E’ possibile accedere alla documentazione presentata previo pagamento contributo?