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Fondi Europei: contro gli emendamenti che ci vogliono escludere

2 Dicembre 2015 Lavoro

Acta, Alta Partecipazione, Confassociazioni e Confprofessioni hanno divulgato un comunicato stampa congiunto per chiedere che l’accesso alle risorse comunitarie sia consentito a tutti i professionisti esercenti attività economiche, indipendentemente dall’iscrizione in albi, elenchi, liste.

 

La legge di Stabilità, nella versione approvata al Senato, conteneva un’importante novità per i professionisti: con il comma 474 sanciva l’accesso dei professionisti ai Fondi FSE e FESR dell’Unione Europea, accogliendo finalmente le indicazioni comunitarie.

474. I Piani operativi POR e PON del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), rientranti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, si intendono estesi anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, dal titolo I dell’allegato alla raccomandazione 2013/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2013, e dall’articolo 2, punto 28), del regolamento (UE) n. 303/ 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, ed espressamente individuati, dalle Linee d’azione per le libere professioni del Piano d’azione imprenditorialità 2020, come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni.

Clamorosamente alla Camera sono stati presentati alcuni emendamenti, miranti a subordinare l’accesso a tali fondi al possesso di requisiti non richiesti agli altri professionisti europei (nello specifico alle professioni “riconosciute” in base alla legge 4/2013), o ad abrogare del tutto la norma.

 

emendamenti rostellato rotta (actainrete)

 

Tutto ciò in palese contrasto con le norme europee che garantiscono l’accesso di TUTTI i professionisti  ai fondi europei FES e FESR, così come peraltro a qualunque forma di  sostegno pubblico alle attività economiche.

Un accesso che è evidente se si esamina la definizione di impresa adottata dalla UE e i gli orientamenti comunitari.

Per la Commissione Europea il lavoro autonomo è impresa

La Commissione Europea  (anche sulla scorta di successive sentenze della Corte di Giustizia), utilizza una definizione estremamente ampia del concetto di impresa che è, peraltro, parte integrante del testo del regolamento in materia di aiuti di stato  esenti dall’obbligo di notifica (Reg. 651/2014  – Allegato 1, Articolo 1 – Impresa – Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un’attività economica) nonché di quanto all’Art. 1 della Raccomandazione della commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE). Vale la pena inoltre ricordare che per attività economica nel campo dell’applicazione del diritto comunitario, premesso che non esiste una definizione di tal genere nei trattati, la Commissione nell’ambito dello svolgimento delle proprie competenze, fa riferimento a quanto a successive sentenze della Corte di Giustizia mediante le quali si stabilisce che per attività economica debba intendersi qualunque attività consistente nell’offrire beni e servizi in un dato mercato.

Gli orientamenti comunitari insistono sul sostegno alle piccole e piccolissime imprese

Approcci diversi alla materia sarebbero inoltre in contrasto con gli orientamenti comunitari in merito all’importanza del sostegno alle piccole e piccolissime imprese. Si fa, in particolare, riferimento al Piano d’azione imprenditorialità 2020, con il quale l’UE ha avviato una iniziativa volta a rafforzare le politiche di sostegno all’imprenditorialità considerate quale strumento idoneo al rilancio della crescita e della competitività dell’UE coerentemente con la Strategia Europa 2020. Il presupposto è che a prescindere dalla diversità in termini di dimensioni, ambito di attività e forma giuridica, le imprese richiedono un’attenzione debitamente modulata da parte dei decisori politici : tale approccio appare particolarmente rilevante con riferimento alle imprese di piccolissime dimensione e, quindi, anche con riferimento al lavoratore autonomo, al professionista, assimilabile quest’ultimo, al concetto di micro impresa.

A titolo di esempio si segnala quanto, in particolare,

  • all’Art. 7 del Reg. 1290/2013 dell’11 dicembre 2013  (norme in materia di partecipazione e diffusione nell’ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006) a proposito di Soggetti giuridici che possono partecipare alle azioni, così recita: “Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento, o organizzazione internazionale può partecipare a un’azione purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente regolamento, unitamente a eventuali condizioni stabilite nel programma di lavoro o nel piano di lavoro pertinente”;
  • al “considerando” 14 del regolamento istitutivo del Programma COSME (n. 1287/2013 dell’11 dicembre 2013  che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 – 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE), che così recita: “Il programma COSME dovrebbe riguardare in particolare le PMI, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione. Nell’applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe consultare tutte le pertinenti parti interessate, comprese le organizzazioni che rappresentano le PMI. È opportuno concentrarsi sulle microimprese, le imprese artigiane, le professioni autonome e liberali e le imprese sociali. Occorre inoltre prestare attenzione agli imprenditori potenziali, nuovi, giovani e all’imprenditoria femminile, nonché ad altri gruppi di destinatari specifici, quali gli anziani, i migranti e gli imprenditori appartenenti a gruppi socialmente svantaggiati o vulnerabili, come i disabili e alla promozione dei trasferimenti di imprese, di spin-off, spin-out e delle seconde possibilità per gli imprenditori”.

Da quanto precede, è del tutto evidente un approccio volto a evitare ogni tipo di discriminazione tra soggetti che esercitano una attività economica.

 

ACTA

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2 Commenti

  1. Andrea

    Reply

    La solita vergogna dei politici di parte italiani che pensano ai loiro interessi e non a quelli del popolo italiano.
    Sarebbero da incarcerare.

    13 Dic 2015

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Fondi Europei: contro gli emendamenti che ci vogliono escludere

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