Statuto del lavoro autonomo: vogliono cancellare 86.000 firme per Daniela Fregosi. Ma non solo!
15 Gennaio 2016 Formazione, Lavoro, Malattia, News
Nell’autunno dell’anno scorso ha iniziato a circolare una bozza di un Decreto Legislativo per uno Statuto del lavoro autonomo, che subito ci è piaciuta. Certo erano poche norme, che non avrebbero risolto tutti i nostri problemi, ma andavano nella direzione giusta, con una impostazione che superava i limiti di tanti altri progetti del passato.
Sono passati alcuni mesi e il DDL è ormai vicino alla discussione in commissione parlamentare.
Però nel frattempo qualcosa è cambiato. In peggio.
Tre in particolare sono i cambiamenti che non ci piacciono per nulla.
1. Scompare una norma sulla tutela della malattia grave
Nelle precedenti versioni era presente il seguente comma:
«I periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici delle malattie oncologiche sono equiparati alla degenza ospedaliera. »
Un comma che aveva due conseguenze:
- permetteva di pagare di più i giorni impegnai in queste terapie
- allungava il i periodi di copertura della degenza domiciliare riconducibili a queste terapie (da 61 gg a 180 gg)
Erano due delle richieste che abbiamo avanzato con la battaglia condotta insieme a Daniela Fregosi, per la quale avevamo raccolto oltre 80.000 firme.
Perché è scomparso? Non possiamo accettare che la motivazione sia la carenza di risorse. Le risorse sono sempre state trovate quando un obiettivo è considerato rilevante. Può non essere considerato rilevante offrire una seppur minima tutela a chi ha una grave malattia? Peraltro non si tratta certo di risorse ingenti, dato che la platea di interessati è fortunatamente ristretta.
2. I termini di pagamento che definiscono un abuso passano da 60 a 90 giorni
L’articolo 3 sulle clausole e condotte abusive, individua come tali le clausole con cui le parti concordano termini di pagamento superiori a 90 giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento. Nella precedente versione erano 60 giorni.
Esiste una legge che fissa a 30 giorni il tempo massimo per il saldo delle fatture. E’ sempre stata ignorata e ciò che ci attendiamo dallo Statuto è che finalmente sia operativo un limite e che impedisca accordi diversi. 60 giorni per essere pagati sono tanti , perché dilatare ulteriormente questo limite a 90 giorni?
3. Compare un vincolo di accreditamento per alcuni servizi di orientamento e ricerca del lavoro
Un terzo cambiamento attiene infine l’articolo sulla deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente.
Oltre ad un comma (che aspettavamo da anni) che prevede la totale deducibilità delle spese di formazione sino ad un massimo di 10.000 euro annui, ne è comparso uno che prevede:
la deducibilità delle spese per servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca, addestramento, sostegno all’auto-imprenditorialità, formazione o riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, che sono interamente deducibili dal reddito, ma solo se erogati dagli organismi accreditati.
In sostanza se compro un servizio di formazione generico, posso comprarlo sul mercato e dedurlo dal reddito senza vincoli, però se questo servizio è diretto alla ricerca di uno sbocco occupazionale, allora NO, niente deduzioni.
A parte l’ovvia considerazione che si potrebbe “procedere all’italiana” e fatturare il servizio come servizio di formazione generica e quindi aggirare questa stupida norma. Ma è un principio che non può essere accettato.
Dal momento che è il lavoratore a pagare il servizio, egli deve essere libero di selezionare quello che ritiene più utile, senza vincoli di accreditamento che servono a favorire gli enti che offrono i servizi e non i loro utenti. Se il lavoratore riterrà che l’accreditamento sia un elemento di garanzia potrà comunque rivolgersi ad un servizio accreditato, ma se invece ritenesse più affidabile un ente non accreditato, dovrebbe essere libero di scegliere.
Comunicato Stampa congiunto ACTA, Alta Partecipazione, Confassociazioni, Confprofessioni
3 Commenti
Dario
ReplyPerdonate, ma sul punto 2 ho trovato termini diversi.. Se si legge la proposta di legge ufficiale depositata alla Camera, ora calendarizzata nell’iter parlamentare (scaricabile qui: http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0037680.pdf) all’articolo 12 comma 1.c sono ancora stabiliti 60 giorni per la condotta illecita.. Quale fonte state usando? (che magari sto sbagliando io..). grazie.
Elisa Marras
ReplyDario, stai facendo riferimento al testo di ottobre. In questo post si criticano le modifiche ultime attuali.