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Statuto del lavoro autonomo. Punto per punto.

1 Febbraio 2016 Lavoro

Dopo mesi in cui sono circolate bozze, abbiamo finalmente la versione ufficiale dello Statuto del lavoro autonomo, è possibile un’analisi più puntuale.

Ho provato una lettura approfondita, benché da profana (non sono giurista e il rinvio ad altre norme complica sempre…), per cercare di capirne le implicazioni pratiche, anche in vista della discussione parlamentare.

Ambito applicazione

Articolo 1  Il DDL si rivolge a tutto il lavoro autonomo professionale, incluso i professionisti iscritti ad un ordine professionale. Sono invece esclusi gli imprenditori, ovvero tutti coloro che sono iscritti al registro imprese, con una società o con una ditta individuale (come artigiano, commerciante, agricoltore).

Secondo alcune interpretazioni seguite alle prime bozze, lo Statuto avrebbe interessato solo i non ordinisti. In quest’ultima versione si è voluto chiarire con un rinvio al codice civile (TITOLO III capo 1 )  che riguarda tutto il lavoro autonomo non imprenditoriale.
È una novità importante:  si rivolge a tutto il lavoro professionale, senza distinzione tra chi ha un ordine oppure no, tra vere e finte partite Iva, tra mono e pluricommittenti.

Tutele di base e l’articolo “desaparecido”

Articolo 2 Stabilisce che alcune norme emanate per contrastare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali con le imprese, siano applicate anche alle transazioni tra lavoratori autonomi e imprese o tra lavoratori autonomi. In particolare si fa riferimento al  D.Lgs.231_2002 e successivi. In base al Decreto legislativo 231/2002, in mancanza di accordi diversi tra le parti, dopo 30 giorni di ritardato pagamento, dovrebbero scattare gli interessi di mora. Decreto successivamente integrato dal D.Lgs. 192/2012 (emanato per recepire una direttiva europea), che rafforza la norma precedente e ne chiarisce l’applicazione anche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

Con lo Statuto queste norme si applicheranno anche ai professionisti autonomi.

Il D.Lgs. 192/2012 in realtà avrebbe già dovuto riguardare i professionisti; come osserva il Sole 24 ore Gli esercenti libera professione sono inclusi nella definizione di imprenditore“, d’altra parte l’Unione Europea non distingue tra lavoro autonomo e impresa (Art. 1 della Raccomandazione 361 della Commissione del 6 maggio 2003; Reg. 651/2014  – Allegato 1, Articolo 1).  E’ vero che non ci siamo mai accorti dell’esistenza di questa tutela, quindi non è mai stata operativa nei confronti dei professionisti.

Ma a dire il vero il problema dei ritardi nei pagamenti è ben lontano dall’essere risolto anche per le imprese, nonostante il decreto sia entrato in vigore nel gennaio 2013  (si veda  stima Assofact per il 2014).

Di fatto che cosa potrà cambiare con la nuova norma sui tempi di pagamento?  Che oltretutto sembra muoversi su un perimetro più limitato, perché fa riferimento solo al settore privato, escludendo implicitamente la Pubblica Amministrazione, notoriamente uno dei pagatori più ritardatari.

In una delle prime bozze dello Statuto l’efficacia degli articoli 2 e 3 veniva garantita da un articolo che rinviava ogni controversia relativa a rapporti di lavoro autonomo professionale al rito del lavoro (“alle controversie relative ai rapporti di cui all’art. 1 si applica il rito del lavoro”), notoriamente più veloce. Un articolo che ci piaceva molto anche per il suo valore simbolico, perché ci considerava a pieno titolo come lavoratori . Questo articolo è scomparso nella versione presentata al Consiglio dei Ministri. Perché?

Articolo 3 È contro le clausole abusive. Il committente non potrà modificare unilateralmente le condizioni del contratto e non potranno essere valide deroghe ai tempi di pagamento superiori a 60 giorni, anche se accettate dal fornitore. Un altro punto importante è che è considerato abusivo il rifiuto del committente a stipulare il contratto in forma scritta.

Valgono qui gli stessi dubbi sull’efficacia della norma espressi per l’art. 2.

La norma inutile?

Articolo 4 Stabilisce che i diritti di utilizzazione economica di un’invenzione spettano al lavoratore autonomo se l’attività inventiva non è espressamente prevista come oggetto del contratto di lavoro.

Esso appare totalmente inutile.

Già il CPI (codice della proprietà industriale, DLGS 30/2005, stabilisce il principio che: “Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all’autore dell’invenzione e ai suoi aventi causa.” art. 63(2). I successivi art. 64 e 65 stabiliscono poi delle eccezioni nel caso in cui l’inventore sia dipendente.

Se l’inventore non è dipendente, già ora è proprietario di ogni sua invenzione.

Naturalmente, l’inventore lavoratore autonomo ha la possibilità di regolare contrattualmente la cosa, stabilendo ad esempio la cessione dei diritti al committente. In tal caso, il committente diventa “avente causa”, secondo le ultime parole dell’atr. 63 (2) CPI.

Incidentalmente, il CPI stabilisce la medesima regola non solo per le invenzioni, ma anche per tutti gli altri diritti di proprietà industriale: disegni o modelli (design- art. 38), modelli di utilità (art. 86), topografie dei prodotti a semiconduttori (art. 89), varietà vegetali (art. 111).

Del tutto analoga è la situazione per quanto riguarda il diritto d’autore, regolato dalla legge 633 del 1941.
L’art. 12 stabilisce il principio generale che l’autore ha il diritto sull’opera, mentre gli art. 12bis e 12ter stabiliscono eccezioni a favore del datore di lavoro quando l’opera è creata da un dipendente.

Anche in questo caso, quindi, l’art. 4 del disegno di legge risulta del tutto inutile.

Formazione e informazione

Articolo 5 È sulla deducibilità delle spese. Esso prevede:

  1. l’intera deducibilità delle spese di formazione e aggiornamento professionale sino a un massimo di 10.000 euro l’anno;
  2. l’intera deducibilità delle spese sostenute per servizi di orientamento e altri servizi a sostegno dell’autoimprenditorialità, ma solo se erogati da soggetti accreditati;
  3. gli oneri a garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornite da forme assicurative o di solidarietà

Molto bene la deduzione totale delle spese di formazione sino a 10.000 euro l’anno, è una misura che aspettavamo da tempo.  Non è invece accettabile il vincolo di accreditamento previsto nel secondo punto per servizi che si acquisterebbero nel settore privato. Certo, sono servizi in genere forniti gratuitamente, per i quali difficilmente potrà svilupparsi un mercato privato, ed è quindi una norma che potrebbe non avere alcun impatto, ma è un punto pericoloso perché  crea un  precedente.

Articolo 6. Tutti i centri per l’impiego e gli organismi accreditati dovranno, in ogni sede aperta al pubblico, dotarsi di uno sportello aperto al pubblico, con più compiti:

  • favorire l’incontro domanda-offerta di lavoro autonomo
  • fornire servizi informativi per avvio attività autonome
  • fornire ai lavoratori autonomi informazioni accesso a commesse, appalti, opportunità di credito, agevolazioni.

È un tipo di servizio che attualmente esiste per il lavoro dipendente ed è importante includere il lavoro autonomo professionale nel target di tutti i servizi al lavoro, anche se non sempre la qualità di questi è adeguata.

Art. 7. Le amministrazioni pubbliche dovranno favorire l’accesso dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici, sia con una maggiore diffusione delle informazioni (con sportello di cui articolo precedente), sia soprattutto adattando, dove possibile, i requisiti previsti dai bandi.
Inoltre si afferma che i lavoratori autonomi sono equiparati alle piccole imprese nell’accesso ai bandi europei.

Per quanto concerne l’accesso ai bandi europei, quest’articolo sostituisce l’articolo 1, comma 821 della legge di stabilità, giudicato da alcuni non adeguatamente formulato, e conferma la piena accessibilità di tutti i professionisti ai bandi europei. Contiamo ora sull’adeguamento delle Regioni, in grande maggioranza ancora ferme all’ancien régime.

Le misure sul welfare

Gli articoli 8-11 interessano solo i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata, non anche gli iscritti agli ordini che hanno cassa previdenziale privata e che quindi gestiscono in autonomia regole e prestazioni.

Articolo 8. Non sarà più obbligatoria l’astensione dal lavoro per poter usufruire dell’indennità di maternità.

È una misura che chiediamo dal dicembre 2007, quando era stata inserita questa norma, e che equipara le professioniste non ordiniste a quelle ordiniste.

Articolo 9. Cambiano i congedi parentali. Sono estesi dagli attuali 3 mesi a 6 mesi, potranno essere utilizzati sino ai 3 anni del bambino (e non più sino ad 1 anno), non solo dalle mamme, ma anche dai papà.

Anche questa è una misura che incontra nostre antiche richieste. Serve un piccolo chiarimento: non è specificato se i genitori possano ciascuno usufruire di 6 mesi di congedo, nel caso (infausto) in cui fossero entrambi iscritti alla gestione separata.

Articolo 10  ha 2 commi

  • Stabilisce che la malattia e la gravidanza non estinguono un rapporto di lavoro se si presta l’attività in via continuativa per il committente (la prestazione rimane sospesa). Viene però stabilito un massimo: 150 giorni.

Non è chiaro come questa norma possa essere applicata. Se ad esempio mi sono impegnata all’interno di un corso di formazione, in caso di malattia dovrò necessariamente essere sostituita, o no?

  • Lo stesso articolo prevede la sospensione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi in caso di malattia grave o infortunio che impediscano lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni. La sospensione potrà durare al massimo 2 anni, dopo di che occorrerà versare in maniera rateizzata.

È una delle richieste che abbiamo portato avanti con la nostra petizione sulla malattia, che è stata accolta in pieno.

Articolo 11. I periodi di malattia in cui ci si sottopone a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche (certificati) sono equiparati alla degenza ospedaliera: l’indennità sarà cioè doppia rispetto all’indennità domiciliare e saranno coperti per periodi più lunghi (l’indennità domiciliare è prevista sino ad un massimo di 61 giorni, quella ospedaliera sino a 180 giorni).

Anche questa accoglie una delle richieste contenute nella petizione sulla malattia. Questa norma tuttavia si riferisce solo alle malattie oncologiche, non cambia nulla per le altre malattie gravi che impediscono a lungo l’attività lavorativa.

Le modifiche al codice di procedura civile

Articolo 12 Anche questo ha 2 commi, il primo per ridefinire le collaborazioni, che sono coordinate “quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo tra le parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa”. Una definizione che però non sembra aiutare davvero, se non si chiarisce quando l’organizzazione può essere definita autonoma.

Il secondo comma, con una modifica al codice di procedura civile, conferma che ai professionisti autonomi si applicano le norme di tutela che valgono per le imprese.

Anna Soru

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3 Commenti

  1. Nicola D'Agostino

    Reply

    All’inizio dell’articolo 6 si legge “organismi accreditati”. Questo termine include anche i sindacati?

    11 Feb 2016
    • Anna Soru

      Reply

      Possono richiedere l’accreditamento tutti gli enti che fanno formazione, inclusi (ma non solo) quelli legati ai sindacati e alle associazioni datoriali.

      22 Feb 2016
  2. Giuseppe Rinaldi

    Reply

    Dall’analisi che Lei ha compiuto, si evince che nessuna attenzione è riservata al delicatissimo tema dall’iscrizione forzosa a un Ordine da parte del Professionista. Questa fa ancora parte delle prescrizioni vessatorie e liberticide decise dal fascismo sul finire degli anni 30 del secolo scorso. Non solo: la Repubblica non ha mai dato seguito alla Disposizione presente nelle Norme Transitorie della Costituzione. E cioè la cancellazione dei Consigli Nazionali degli Ordini (e quindi di tutto il sistema ordinistico) entro il 1953. Questi fatti hanno creato un vulnus pesantissimo che almeno dal dopoguerra ha impedito ai Liberi Professionisti di dotarsi di liberi sindacati a cui liberamente aderire. A tutt’oggi, Contra legem, xche’ i sindacati nazionali fascisti dei professionisti sono stati aboliti dalla Repubblica, a tutt’oggi i Consigli Nazionali e gli Ordini svolgono in ogni sede da loro ritenuta opportuna (e lo dichiarano) funzioni di rappresentanza che per Legge non possono esercitare. Come infatti un Ente di Stato a iscrizione obbligatoria potrebbe mai rappresentare i propri Iscritti in una Democrazia? Un cordiale saluto.

    24 Feb 2016

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Statuto del lavoro autonomo. Punto per punto.

di Anna Soru tempo di lettura: 6 min
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