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Abbiamo vinto: al bando i #BandiBassotti!

14 Ottobre 2016 Acta informa, Lavoro, News

E’ quanto stabilisce la circolare Accesso liberi professionisti Fondi SIE emessa dalla Agenzia per la coesione territoriale, in seguito a sollecitazioni da parte delle Autorità di Gestione dei Programmi operativi cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE). La circolare chiarisce oltre ogni dubbio che ai fini del rispetto delle norme europee, deve poter accedere come impresa alle misure cofinanziate con i Programmi operativi comunitari   “qualsiasi entità a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga un’attività economica”. Sono incluse le entità che svolgono attività a titolo individuale e non possono essere ammessi criteri che selezionano sulla base della legge 4/2013.

La norma vincolante è quella europea, la legge italiana serve solo a chiarire

Le norme europee richiamate sono il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

La circolare evidenzia che  la norma approvata dalla legge di stabilità 2016  (comma 821), che prevede l’estensione dei Programmi operativi regionali del Fondo Sociale Europeo (FSE) e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) rientranti nella Programmazione 2014-2020 ai liberi professionisti, ha mera funzione di chiarimento, in quanto i professionisti sono già qualificati PMI ai sensi della Raccomandazione CE 2003/361/CE, del 6 maggio 2003.

Lo sapevamo, ma abbiamo insistito nel difendere la norma della legge di stabilità, perché speravamo che servisse a convincere i funzionari che predispongono i bandi, tendenzialmente portati a reiterare i comportamenti del passato, senza preoccuparsi di recepire le norme comunitarie. In parte è effettivamente servita, in parte no, come ha dimostrato la nostra campagna sui #BandiBassotti.

Illegittima ogni esclusione sulla base della legge 4/2013

La circolare sottolinea che deve “ritenersi illegittima l’esclusione, comunque perseguita, dei liberi professionisti dalle misure di accesso ai Fondi SIE così come qualsiasi vincolo e/o condizione che abbia l’effetto di limitare, inibire, ostacolare la libera partecipazione ai relativi bandi/procedure di selezione”.

La circolare fa poi riferimento a avvisi e bandi discriminatori nei confronti dei professionisti sulla base della legge 4/2013 (come ad esempio i bandi della Regione Lombardia e della Regione Calabria di cui parleremo più avanti), sottolineando che non possono essere poste condizioni di accesso né l’iscrizione ad una delle associazioni registrate né un attestato da esse rilasciato, in quanto si tratta di condizioni non necessarie all’esercizio della professione

A tal ultimo proposito si è potuta, tuttavia, riscontare, in taluni degli avvisi/bandi predisposti da alcune AdG e formalmente aperti anche ai liberi professionisti, “la presenza di previsioni non conformi ai principi sopra espressi, quali ad es. quella che subordina la partecipazione del libero professionista al possesso di requisiti soggettivi specifici. A titolo di esempio si può citare il caso in cui una determinata agevolazione sia condizionata, per i soggetti esercenti professioni per le quali non sia richiesta l’iscrizione in appositi ordini o albi, non costituiti in società iscritte al Registro delle imprese, alla necessaria iscrizione ad associazioni professionali presenti nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e al possesso dell’attestazione rilasciata dalle associazioni professionali ai sensi dell’art. 7, comma l della medesima legge.

Tali condizioni di ammissibilità non appaiono, infatti, conformi ai principi generali espressi nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dalla legge di stabilità 2016 citati, e alla normativa nazionale di cui alla citata legge n. 4/2013, in base alla quale, invero, le professioni non organizzate in ordini o collegi possono essere esercitate indifferentemente “in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente” (cfr. art. l, comma 5) e i soggetti esercenti dette professioni hanno facoltà di costituire associazioni professionali di natura privatistica senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva (cfr. art. 2 comma l).
L ‘iscrizione alle sopraccennate associazioni professionali e il possesso delle attestazioni da esse rilasciate, non costituendo condizione necessaria per l’esercizio della professione, nemmeno possono essere considerati quali requisiti di accesso a misure agevolative da assegnarsi in base ai principi di cui alla citata normativa europea tesa, tra l’altro, a estendere l’ambito dei destinatari dei Fondi SIE .

Tutti i bandi che introdurranno restrizioni di questo tipo saranno illegittimi.
Potranno essere introdotte delle restrizioni solo se coerenti, attinenti e proporzionati alle finalità perseguite dai programmi (ad es. se il bando è per la costruzione di una strada potrà essere richiesta la qualifica di ingegnere).

Suddividere appalti per favorire massima partecipazione dei professionisti

Infine la circolare ricorda che la nuova normativa in materia di appalti pubblici consente la suddivisione in lotti degli appalti  per favorire la massima partecipazione alle gare d’appalto e che tali appalti dovranno essere aperti a tutti i professionisti.

I #BandiBassotti

Ad aprile abbiamo lanciato la caccia ai #BandiBassotti e ci avete aiutato, con le vostre segnalazioni a costruire una prima mappa delle irregolarità nel nostro paese: bandi che consideravano professionisti solo gli iscritti agli albi, emanati per lo più da GAL (Gruppi di Azione Locali), ma anche da consorzi di comuni e regioni, altri ancora che facevano riferimento alla legge 4/2013, come il bando Macchinari e Impianti della Regione Calabria.

Tutti bandi che contenevano restrizioni illegittime e che abbiamo segnalato alle autorità competenti. Molti di essi purtroppo sono ormai  scaduti, ma non tutti.

Che succede dei #BandiBassotti ancora aperti?

Tra i bandi ancora aperti, due sono chiaramente in violazione di quanto richiamato dalla circolare:

INTRAPRENDO della Regione Lombardia. Per leggere le condizioni di accesso occorre consultare il manuale di adesione , dove a pagina 13 le tipologie di professionisti contemplate sono due : Iscritto ad un albo professionale e  Aderente a una associazione professionale dell’elenco MISE. Bando aperto sino ad esaurimento fondi e comunque non oltre 31 dicembre 2020.

HORIZON 2020 della Regione Calabria: come si può verificare a pagina 5 dell’Avviso Pubblico per essere ammessi al bando come professionisti occorre “essere iscritti agli ordini professionali oppure aderire alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 ed essere in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013

Le regioni Lombardia e Calabria interverranno?

 

ACTA

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2 Commenti

  1. Raffaele Di Costanzo

    Reply

    In verità anche il MISE stesso ha commesso questo peccato enorme.
    Nel Bando imprese e competitività a valere sulle risorse PON “Grandi Progetti R&S – PON IC 2014/2020”, l’allegato 7 “dichiarazione liberi professionisti” si prevede lo stesso obbligo riferito agli elenchi di cui alla L. 4/2013 censurato dall’Agenzia per la coesione territoriale.

    14 Ott 2016
  2. Anna

    Reply

    Nel bando MISE la scritta è
    “Liberi professionisti”: coloro che, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, svolgono un’attività economica inerente all’esercizio delle professioni intellettuali di cui all’articolo 2229 del codice civile o delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

    Il riferimento all’articolo 1 comma 2 della legge 4, che riporto in calce, è funzionale ad individuare la platea dei professionisti senza ordine/albo, non a selezionare i professionisti iscritti ad una professione riconosciuta sulla base della legge 4.
    Certo sarebbe meglio evitare perché crea confusione!

    Art. 1 comma 2. legge 14 gennaio 2013, n. 4
    Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l’attivita’ economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e
    prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attivita’ riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attivita’ e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative)

    15 Ott 2016

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