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Voucher: condannare o assolvere? Forse, meglio capire.

20 Dicembre 2016 Lavoro

Il voucher, complice una certa superficialità dei media, è diventato l’emblema della precarizzazione: qualcosa da eliminare a tutti i costi, senza se e senza ma. Come l’olio di palma.  

Assecondando questo sentiment la CGIL ha promosso un referendum per abolirlo e il governo, travolto dal panico post sconfitta referendaria, sembra intenzionato ad anticiparne l’abolizione per scongiurare un nuovo referendum.

Ma la soppressione del voucher è davvero auspicabile? O forse è meglio intervenire per impedire gli abusi e salvaguardare ciò che di positivo ha il voucher, tra cui l’introduzione di una logica di minimo compenso nell’obiettivo di contrastare il lavoro gratuito? Scongiurando così il pericolo che la sua eliminazione porti ad un ulteriore peggioramento di molte situazioni e ad una crescita impropria del lavoro autonomo.

Voucher tra allarmi e realtà

Proviamo ad analizzare con un approccio laico la questione voucher, a partire da un recente rapporto di ricerca[1] dell’INPS, che fornisce una ricca base di dati.

Lo studio evidenzia che spesso sono stati utilizzati dati sul numero dei voucher e sulla sua crescita per presentarlo in termini allarmistici, anche se in realtà la rilevanza del fenomeno resta contenuta (il costo del lavoro accessorio rispetto al totale del costo del lavoro dipendente pesa lo 0,23% nel 2015) e la sua elevata crescita è “tipica di fenomeni “allo stato nascente” e il fenomeno voucher non ha ancora raggiunto la “maturità”.

Un altro allarme è che i voucher possano aver portato ad una sostituzione di contratti stabili e quindi abbiano assecondato un’ulteriore deriva del mercato del lavoro. E’ davvero così?

Secondo lo studio no.

In definitiva il “popolo dei voucher”, al netto dei pensionati, nella stragrande maggioranza non è tanto un popolo “precipitato”, nel girone infernale dei voucher, dall’Olimpo dei contratti stabili e a tempo pieno (Olimpo a cui spesso non è mai salito) ma un popolo che, quando è presente sul mercato del lavoro, si muove tra diversi contratti a termine o cerca di integrare i rapporti di lavoro a part time. Appunto: “quando è presente”. Perché in effetti è emerso, in particolare dai dati veneti che consentono anche il controllo dello stato di disoccupazione, che il “popolo dei voucher” include una robusta quota di “inattivi”, stimata fino al 50% del totale (essenzialmente giovani, donne e pensionati). Ciò può ridurre l’allarme suscitato dalla crescita dei voucher: perché si tratta di uno strumento che, in una quota anche rilevante, impegna in minuscole occasioni di lavoro una popolazione che, per ragioni diverse, non è né occupata né all’effettiva ricerca di un impiego.”

Voucher e lavoro nero

Il cuore del problema è invece un altro: il rapporto tra prestazioni regolate con voucher e lavoro nero

I dati non permettono di dimostrare se l’aspettativa del legislatore di favorire l’emersione dal lavoro nero (giudicata irrealistica dai ricercatori) sia stata realizzata.

Al contrario, secondo i ricercatori, i dati fanno pensare ad un uso dei voucher per una “regolarizzazione minuscola (parzialissima) in grado di occultare la parte più consistente di attività in nero”.

Il forte sospetto è che solo alcune ore o alcune giornate effettivamente lavorate siano regolarmente coperte da voucher, e che con pochi voucher molti datori di lavoro si siano messi al riparo da controlli ispettivi.

In che modo? Un datore di lavoro che acquistava i voucher, doveva dare la comunicazione di inizio della prestazione entro i 30 giorni successivi alla stessa, il voucher si prestava così ad essere utilizzato proprio come uno scudo in caso di infortunio sul lavoro o di controlli ispettivi.

Per ridurre gli abusi, è stato recentemente approvato il decreto correttivo del Jobs Act (entrato in vigore l’8 ottobre 2016), che contiene alcune disposizioni specifiche sul lavoro accessorio, in particolare sulla cosiddetta “tracciabilità”: la comunicazione di inizio attività non potrà essere data posteriormente, ma dovrà essere data (con esclusione delle attività in agricoltura) almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione lavorativa[2].

I rischi dell’eliminazione del voucher

L’uso distorto di un contratto non è certo una novità, è capitato un po’ con tutti i contratti, inclusi quelli a tempo indeterminato (si pensi al part time usato per lavori a tempo pieno, integrati con compensi in nero), ma la soluzione non è eliminare lo strumento, bensì individuare modalità per evitare, o quantomeno ricondurre a livello fisiologico, gli abusi.

Certo, nel caso dei voucher, non si capisce perché il provvedimento correttivo sia arrivato così tardi, dal momento che l’esperienza del lavoro a chiamata aveva già mostrato tutti i rischi di contratti che non definivano anticipatamente i tempi delle prestazioni lavorative ed aveva anche mostrato che la tracciabilità era un metodo efficiente di contrasto degli abusi.

Seppure in ritardo questo provvedimento ora c’è e nei prossimi mesi se ne potranno vedere gli effetti.

E’ davvero utile a questo punto chiederne l’eliminazione?

O invece è pericoloso considerando che, in seguito al correttivo approvato, il voucher appare la migliore  opzione per i “lavoretti” saltuari.

Infatti il voucher assicura una copertura pensionistica e infortunistica in aggiunta ad una remunerazione minima (7,5 euro netti all’ora[3]), ben superiore a quelle che circolano per molti lavori, anche ad elevata qualifica. Da un anno e mezzo come Acta abbiamo uno sportello rivolto ai lavoratori autonomi, che rappresenta una vera e propria “finestra sul mondo”: non è infrequente incontrare, nella pur ricca Milano, giovani e meno giovani che lavorano per compensi che su base mensile non superano i 400-500 euro. E d’altra parte è utile ricordare che lo stage extra curriculare prevede legalmente un compenso mensile di 300 euro.

L’alternativa concreta che si prospetta al voucher, oltre al lavoro nero, è la collaborazione occasionale (nota anche come lavoro “a ritenuta d’acconto”), che è ben peggiore del voucher, in quanto non prevede copertura pensionistica e assicurativa, né compensi minimi.

Perché non continuare nella strada di contrasto agli abusi[4] e avviare un ripensamento del sistema di tutele per tutti quei lavori dalla durata limitata e non predeterminabile?  Non solo e non tanto con riferimento al lavoro accessorio, che ha un peso marginale,  quanto ai lavori  on demand legati alle piattaforme, ai lavori della cosiddetta gig economy, che si prospettano in forte crescita.

Il pericolo è che queste attività siano spinte artificialmente verso l’area del lavoro autonomo. Oltre ad essere il probabile scenario in caso di eliminazione del voucher, è ciò che si delinea con la prima proposta di legge sulla sharing economy[5], col rischio di non assicurare un corretto inquadramento a lavori che è difficile considerare autonomi e di rendere più confusa e incerta l’area del lavoro autonomo genuino, su cui solo recentemente si sta cercando di fare chiarezza.

 


[1]Bruno Anastasia, Saverio Bombelli e Stefania Maschio “Il Lavoro accessorio dal 2008 al 2015”. Profili dei lavoratori e dei committenti, workINPS papers, settembre 2016

[2]Si tratta del Decreto Legislativo n. 185 del 24 settembre 2016 “I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui  stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.».

[3]Il riferimento orario è stato specificato con il jobs act del 2015. Un voucher non può essere utilizzato per remunerare più di un’ora, mentre un’ora può essere remunerata con più di un voucher.

[4]Ulteriori limitazioni potrebbero essere inserite per evitare che il voucher possa sostituire lavoro stagionale o a termine, con l’introduzione di vincoli per i datori di lavoro in termini di incidenza sul costo del lavoro o di quota sul numero dei dipendenti.

[5]Proposta di legge d’iniziativa dei Deputati, 27 gennaio 2016, “Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell’economia della condivisione”. Essa liquida come lavoro autonomo tutto il lavoro intermediato da piattaforme “tra gestori e utenti non esiste alcun rapporto di lavoro subordinato”.

Anna Soru

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1 Commenti

  1. Adriano Morat

    Reply

    Bell’articolo. Vi fa onore averlo pubblicato. Fa molta tristezza non leggere o sentire simili considerazioni, che poggiano su di un sano buon senso, sui quotidiani a diffusione nazionale o in televisione.

    12 Mar 2017

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Voucher: condannare o assolvere? Forse, meglio capire.

di Anna Soru tempo di lettura: 6 min
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