Coronavirus: le prime misure a sostegno dei freelance
18 Marzo 2020 Acta informa, Fisco, Lavoro, News, Previdenza
È stato emanato dal Governo il Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, c.d. “Cura Italia”, mirato a fornire potenziamento al Servizio Sanitario Nazionale e sostegno economico alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese, in conseguenza degli effetti della diffusione del Coronavirus.
Sono previste diverse misure che riguardano direttamente (o comunque da vicino) noi freelance e siamo contenti di essere riusciti a far sentire al Legislatore la nostra voce, in un momento così delicato per il paese e per le nostre professionalità in particolare.
Analizziamo brevemente i provvedimenti di nostro maggior interesse, rimandando alla lettura del decreto per i dettagli e ai passaggi normativi che seguiranno per la definizione delle prassi operative:
- È previsto un ammortizzatore sociale consistente in un’indennità di 600 euro esentasse, ad personam, a favore dei liberi professionisti e dei co.co.co. iscritti alla Gestione separata Inps, e ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) non già titolari di pensione. Tale contributo verrà erogato dall’Inps ma non sono ancora note le modalità e i termini. Il contributo è per ora previsto solo per il mese di marzo 2020.
- Un analogo contributo, pari a 600 euro al mese esentasse, è stato previsto a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, che possano vantare almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione. Non hanno diritto a questa indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente.
- È stato rinviato il pagamento dell’Iva annuale che era in scadenza il 16 marzo e, più in generale, le scadenze relative a pagamenti tributari e previdenziali fino al 31 maggio. Nulla è stato ancora previsto in relazione alle scadenze, per noi rilevanti, per i versamenti contributivi e fiscali di fine giugno.
- È stata prevista un’indennità a favore dei genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps, in relazione ai figli di età non superiore ai 12 anni (nessun limite di età in caso di figli disabili) in conseguenza dei provvedimenti di sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, a decorrere dal 5 marzo. Il congedo, di massimo 15 giorni, è calcolato, per ciascuna giornata indennizzabile, nella misura del 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. In alternativa a questo congedo, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo.
- È stato istituito uno specifico fondo, denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza”, al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti ordinisti, che, in conseguenza dell’emergenza, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.
- È stato reso possibile, per un periodo di 9 mesi, accedere ai benefici del “Fondo di solidarietà per mutui prima casa” anche per professionisti e lavoratori autonomi che autocertifichino un calo del fatturato superiore al 33% in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 rispetto all’ultimo trimestre 2019. Non è richiesta la presentazione dell’attestazione ISEE. Accedendo al Fondo è possibile sospendere il pagamento delle rate per un periodo di massimo 9 mesi.
Seguiremo il processo attuativo dei provvedimenti definiti (ad esempio, come chiedere l’indennità di 600 euro all’Inps) e di quelli che contiamo arriveranno, e cercheremo di dare tutte le informazioni che possano facilitare l’accesso.
2 Commenti
Claudia
ReplyGrazie per il prezioso lavoro che svolgete. Una domanda, il congedo è fruibile anche dai genitori di bambini che non erano iscritti al nido?
Samanta Boni
ReplyIl congedo è previsto per i genitori lavoratori se entrambi occupati. Non importa l’iscrizione del bambino ai servizi per l’infanzia.