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L’INPS ha individuato una nuova preda nel diritto d'autore?

26 Settembre 2013 Previdenza

In un messaggio del 19 settembre 2013 (N°14802) l’INPS risponde a delle richieste di chiarimento, riepilogando il trattamento contributivo e fiscale del diritto d’autore.

Sul piano tributario, il compenso per lo sfruttamento economico del diritto di autore, è assoggettato a diversa imposizione a seconda che risulti percepito:
a) dall’autore;
b) da aventi causa a titolo gratuito (es. eredi o legatari dell’autore);
c) da soggetti che abbiano acquisito a titolo oneroso l’utilizzazione economica del diritto medesimo.
Nel primo caso, la percezione, da parte dell’autore, del compenso per l’utilizzazione economica del diritto di autore configura, salvo che si tratti di proventi conseguiti nell’esercizio di impresa commerciale ovvero assimilabili ai redditi di lavoro dipendente, l’esercizio abituale di arti o professioni e comporta il trattamento del compenso medesimo alla stregua di reddito di lavoro autonomo.

La circolare segnala poi che nel secondo caso e terzo caso il compenso per l’utilizzazione economica del diritto di autore rientra nella categoria dei redditi diversi e continua:

Sotto il profilo previdenziale, come è noto, il reddito per lo sfruttamento economico del diritto di autore risulta soggetto ad imposizione esclusivamente laddove derivi – fatti salvi i rari casi in cui è assimilato al reddito di lavoro dipendente e, pertanto, soggetto a tassazione da parte del datore di lavoro – dall’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di arti e professioni, vale dire la fattispecie sopra inquadrata alla lettera a).
Ai fini dello svolgimento delle attività di accertamento di eventuali irregolarità contributive desumibili dall’incrocio delle informazioni fiscali e previdenziali, di norma, il soggetto titolare dei redditi in questione può rientrare in una delle seguenti fattispecie:
1. si tratta di un libero professionista iscritto ad una delle forme previdenziali previste dal D.Lgs. n. 509/1994 e dal D.Lgs. n. 103/1996 (Casse dei professionisti);
2. è un artista iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo ex ENPALS;
3. si tratta di un lavoratore autonomo non iscritto ad una delle Casse dei professionisti e non rientrante nelle categorie degli artisti iscritti alla gestione di cui al punto 2.
Nel primo caso, l’obbligo contributivo sussiste nei limiti e sulla base delle regolamentazioni adottate dalle singole Casse.
Nel secondo caso, l’obbligo contributivo (e informativo), in deroga ai principi generali che regolano l’assicurazione obbligatoria dei lavoratori autonomi, sussiste in capo al datore di lavoro, con diritto di rivalsa nei limiti della contribuzione posta a carico del lavoratore […].
Nel terzo caso (lavoratore autonomo non iscritto al Fpls né iscritto ad una Cassa professionale), trattandosi di redditi qualificati alla stregua di redditi di lavoro autonomo (quadro RL, sez. III, Unico PF), si configura, in prima approssimazione e fatti salvi eventuali errori nella compilazione della dichiarazione dei redditi (che possono utilmente essere riscontrati con l’Amministrazione Finanziaria, attesa anche la diversa modulazione delle deduzioni forfettarie in ragione della qualità del percettore), l’iscrizione alla Gestione separata e il conseguente assoggettamento a contribuzione obbligatoria. Va da sé che la misura dell’imponibile è pari all’importo del compenso al netto delle sopra richiamate deduzioni forfettarie disposte dal TUIR, entro i limiti dei massimali annui di imponibile previdenziale.

Secondo EutekneInfo (sito che si rivolge ai commercialisti), si tratta di uno scivolone dell’INPS, in quanto la norma sulla istituzione della gestione separata escludeva chiaramente dalla contribuzione contributiva “tutti i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi non conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali“, sottolinea che è del tutto irrilevante l’abitualità della prestazione e che “se l’INPS vuole dire che i diritti d’autore devono comunque essere assoggettati a contribuzione, inciampa in un grossolano errore interpretativo, mancando come accennato, qualsivoglia copertura normativa. Sarebbero a rischio di accertamento contributivo tutti quei parlamentari politici e autori di fortunati best seller che non si sono iscritti alla gestione separata. Analogo discorso per i magistrati autori, ad esempio, di testi e manuali giuridici. Il che dà qualche speranza per considerare il messaggio in esame un semplice incidente di percorso“.
Insomma, è un errore o l’INPS ha deciso di provarci?

Anna Soru

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1 Commenti

  1. Marco

    Reply

    citando “Quelo”:
    – La seconda che ha detto…….

    2 Ott 2013

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L’INPS ha individuato una nuova preda nel diritto d'autore?

di Anna Soru tempo di lettura: 3 min
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