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Equo compenso per i professionisti in 5 punti

27 Marzo 2018 Diritti

Equo compenso: inizialmente pensato solo per gli avvocati e nei rapporti tra professionisti e grandi imprese, è stato poi esteso a tutti i professionisti e ai rapporti con le P.A. La norma prevede anche un (lieve) rafforzamento della tutela dei professionisti dall’imposizione di clausole vessatorie da parte di clienti forti. Il nodo da affrontare al più presto è la definizione dei parametri per le professioni non ordinistiche.

Riassumiamone gli aspetti principali, così come sono ad oggi definiti.

1. Professionisti interessati dall’equo compenso: ordinisti e non ordinisti

Le norme che lo regolano mantengono traccia dell’iter non lineare che ha portato all’approvazione dell’equo compenso. L’articolo 19-quaterdecies (!!!) del D.L. 148/2017 al punto 1 inserisce un’integrazione all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che si riferisce esclusivamente agli avvocati, ma con il punto 2 estende l’equo compenso anche a tutti gli altri professionisti, come individuati dalla legge 81/2017 (Statuto del lavoro autonomo).

2. Committenti obbligati ad applicare l’equo compenso: grandi imprese e P.A.

Sono considerate grandi imprese le imprese bancarie e assicurative e tutte le imprese che, in accordo coi parametri dimensionali definiti dall’Unione Europea (raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003), occupano più di 250 persone e hanno un fatturato superiore ai 50 milioni di euro o il totale di bilancio superiore ai 43 milioni di euro.
Nei confronti delle grandi imprese l’equo compenso si applica a tutti i rapporti in essere, anche stipulati prima della legge. Nei confronti delle P.A. si applica ai rapporti stipulati a partire dal 2018.

3. Quando un compenso è equo?

Un compenso per essere equo deve rispettare le seguenti caratteristiche:

  • proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto,
  • proporzionato al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale,
  • conforme ai parametri definiti dai decreti ministeriali.

Solo per gli avvocati e alcune altre professioni ordinistiche questi parametri esistono già, per tutti gli altri professionisti i parametri devono essere definiti.

4. Quali sono le clausole considerate vessatorie?

Lo Statuto del lavoro autonomo aveva già individuato le seguenti clausole vessatorie:

  1. modifiche unilaterali delle condizioni del contratto;
  2. la facoltà, per il cliente, di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
  3. nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, la possibilità di recedere da esso senza congruo preavviso;
  4. deroghe ai tempi di pagamento superiori a 60 giorni, anche se accettate dal fornitore.

In aggiunta l’articolo quaterdecies considera vessatoria, anche se concordata tra le parti, ogni clausola contrattuale che attribuisce al cliente la facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito.

Lo stesso quaterdecies cita altre clausole vessatorie, ma solo se non concordate tra le parti (e quindi facilmente aggirabili):

  • l’anticipazione delle spese della controversia a carico del professionista;
  • l’imposizione per il professionista di rinunciare al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell’attività professionale oggetto della convenzione;
  • il riconoscimento del minore importo previsto nella convenzione, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente;
  • un minor compenso per gli incarichi pendenti, in caso di stipula di una nuova convenzione con il medesimo cliente.

5. Cosa succede se ci sono clausole vessatorie

Nel caso in cui il compenso non possa definirsi equo o in presenza di una delle clausole vessatorie, il professionista può rivolgersi al giudice, il quale una volta accertata la sussistenza:

  • dichiara la nullità della clausola,
  • ridetermina il compenso tenendo conto dei parametri.

 

In conclusione, è stato affermato un principio, ma il nodo è ora la definizione dei parametri che definiscono equo un compenso.

#domandeindipendenti

Come andare avanti? ACTA con le #domandeindipendenti propone di agire prioritariamente nell’ambito dei rapporti con la PA e di individuare l’equo compenso con un range di parametri, con:

  1. dei minimi, che rappresenterebbero degli standard minimi di qualità, in coerenza con lo spirito del nuovo codice degli appalti, e assicurerebbero un compenso dignitoso ai professionisti;
  2. dei massimi, utili nell’obiettivo di standardizzazione dei costi e di controllo e della spesa pubblica.


In questo modo si fornirebbe un aiuto ai decisori di spesa, non sempre in grado di conoscere il valore delle prestazioni che acquistano sul mercato. Come effetto indotto, i compensi della pubblica amministrazione potrebbero assurgere a benchmark anche per il settore privato.

La definizione dei parametri per l’equo compenso potrebbe essere demandata a un tavolo di lavoro tra l’ARAN e le associazioni professionali maggiormente rappresentative. Occorrerà mettere a punto professione per professione uno schema di metodo che valorizzi aspetti tipici del lavoro freelance: ritardi, rischio, tariffe, costi di produzione, formazione, condizioni di lavoro. Per molte professioni potrebbero esserci dei parametri europei a cui rimandare.

Un lavoro complesso, ma che deve partire da subito.

Anna Soru

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di Anna Soru tempo di lettura: 3 min
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