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Fisco: regime forfettario Flat Tax

Nel 2014 è entrato in vigore il  regime forfettario,  modificato con l’innalzamento del limite dei ricavi nel 2019 e nel 2023.

Che cosa prevede?

  • di portare in deduzione dall’imponibile una quota forfettaria  di costi  (sulla base del coefficiente di redditività stimato, che è pari a 78% o 67% a seconda dell’attività autonoma professionale svolta)
  • di versare un’unica imposta complessiva (sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP) del 15% (o del 5% se nuova attività) sull’imponibile, calcolato come fatturato –  costi stimati sulla base del coefficiente di cui sopra –  contributi previdenziali obbligatori.

Condizioni di accesso e permanenza

  • aver realizzato ricavi (fatturato incassato) non superiori agli 85.000 euro;
  • aver sostenuto spese per collaboratori per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi
  • non rientrare in regimi speciali IVA o già forfettari (ad esempio vendita di beni usati, editoria, agricoltura, agenzie di viaggi)
  • non aver percepito redditi da lavoro dipendente o pensione superiori ai 30.000 euro (non si applica ai lavoratori dimessi o licenziati)
  • non partecipare a società di persone, associazioni professionali e non aver quote di controllo in SRL che svolgono attività collegate alla propria
  • non aver percepito ricavi e compensi per più del 50% dall’ex datore di lavoro (o soggetto riconducibile)
  • essere residenti in Italia o essere residenti nell’Unione Europea o in uno stato aderente all’accordo sullo SEE se si produce in Italia almeno il 75% del reddito complessivo

Quali sono i parametri di fatturato e i coefficienti di redditività per le attività professionali?

Tipo di attività Parametri
Attività   professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi   finanziari ed assicurativi – CODICI ATECO – (64 – 65 – 66) – (69 – 70 –   71 – 72 -73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) coefficiente   di redditività al 78%.
Altre   attività economiche – CODICI ATECO –(da 01 a 03 da 05 a 09), (da 12 a   33, da 35 a 39), (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) –   (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) –   (97 – 98) – (99) coefficiente   di redditività al 67%.

E’ l’unico regime agevolato oggi esistente?

No, però il regime forfettario flat tax è l’unico regime agevolato per chi avvia una nuova attività a partire dall’anno 2019.

Se sono in regime dei minimi devo passare al forfettario?

No, se hai avviato un’attività da tempo e sei in regime dei minimi puoi continuare a operare con il regime dei minimi sino a scadenza. I termini per i minimi erano 5 anni o fino al raggiungimento del 35esimo anno di età. Dato che l’ultimo anno utile per accedere è stato il 2016 il quinquennio è già scaduto nel 2021, quindi rimane solo il limite dei 35 anni di età.

Quali sono le condizioni del Regime forfettario?

Forfettario Flat Tax
Aliquota sostitutiva (IRPEF +Addizionali + IRAP)  15% ma primi 5 anni 5%
 Spese stimate  22% del fatturato x professionisti, 33% per «altre attività»
 Ritenuta Acconto  No
 IVA  No (IVA su acquisti è un costo)
 IRAP  No
 Oneri deducibili  No
 Fatturazione elettronica Obbligatoria da 1 luglio 2022 per chi nel 2021 ha avuto fatturato > 25.000 euro; da 1 gennaio 2023 per chi nel 2022 ha avuto fatturato > 25.000 euro; per tutti da 1 gennaio 2024
 Contabilità semplificazione estrema della burocrazia (no registri, no dichiarazioni a parte quella dei redditi, no ritenuta d’acconto, no  dichiarazione IVA)

sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro occorre applicare imposta di bollo di 2 euro (bollo virtuale per fatturazione elettronica)

obbligo a numerare e conservare fatture per 10 anni e integrare aliquota e IVA per le operazioni in cui risultino debitori (reverse charge) e versare la relativa imposta entro il 16 del mese successivo all’operazione

modello INTRASTAT con iscrizione VIES nel caso di cessione di servizi ad aziende comunitarie.

 Sostituto imposta  No (però occorre indicare in dichiarazione dei redditi il CF del percettore di compensi che non sono stati assoggettati a ritenuta d’acconto)

E’ sempre conveniente il regime forfettario?

In sintesi è molto probabile che sia conveniente (anche molto conveniente) per le nuove attività, in cui l’aliquota sostitutiva è del 5%.

Per le attività non nuove (aliquota al 15%), la convenienza dipende da più fattori:

  • l’ammontare del fatturato incassato: quanto più si avvicina al limite degli 85.000 euro tanto maggiore sarà la convenienza (il 15% sostituisce un’aliquota marginale che è crescente: sopra i 50.000 euro di imponibile è del 43%).  Al contrario se il tuo reddito è molto basso potrebbe non convenire perché il 15% è certo più basso dell’aliquota minima applicabile con il regime semplificato (23%), ma si applica a tutto l’imponibile, senza alcuna detrazione legata alla cosiddetta no tax area (in sostanza un’esenzione per 5.500 euro)
  • i costi effettivamente sostenuti per l’esercizio dell’attività. Se hai effettuato molti investimenti o hai alcune spese consistenti (ad esempio per collaboratori o l’affitto del luogo di lavoro anche in uso promiscuo) è facile che questi superino quelli calcolati forfettariamente, ma non potranno essere riconosciuti.
  • l’assenza di spese che potresti portare in deduzione o detrazione quali: interessi su mutuo, detrazioni per risparmio energetico e ristrutturazioni edili, fondo pensione, assicurazioni mediche, spese mediche e veterinarie, contributi baby sitter e colf, costi scolastici, attività sportive dei ragazzi ecc.

In generali quindi sappi che la convenienza sarà più elevata se:

  • Attività nuova (aliquota 5%)
  • Si ha un fatturato vicino al massimale consentito.
  • Costi bassi (inferiori al 22% per att. professionali o 33% x altre attività), da ricordare anche che nell’acquisto di beni e servizi l’IVA rappresenta un costo non recuperabile
  • Non si hanno oneri deducibili e detraibili (spese mediche, mutuo, bonus ristrutturazioni, fondo pensione…).
  • Si ha un’attività aggiuntiva da dipendente o pensionato o anche da collaborazione occasionale o da affitti (non con cedolare secca). Questa parte del reddito, infatti, sarà tassata senza cumulare con il reddito forfettario e consentirà di portare in deduzione o detrazione i vari oneri come spese mediche, mutuo, bonus ristrutturazioni, fondo pensione (naturalmente tali spese non devono essere superiori ai redditi suddetti).
  • Il committente non ha IVA deducibile e paga al lordo di eventuale IVA.

Adempimenti

Come si è visto, il regime forfettario “flat tax” semplifica molti adempimenti fiscali.

Tuttavia c’è una novità: l’esterometro, da cui non sono esenti neppure coloro che operano in regimi agevolati.

A differenza dell’INTRASTAT il cosiddetto “Esterometro” è una dichiarazione che riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (quindi non solo UE) a prescindere dalla loro rilevanza ai fini IVA. Dall’1 luglio 2022 l’esterometro nella sua forma di vera e propria dichiarazione fiscale trimestrale è stato sostituito con l’obbligo di invio in forma elettronica anche della fattura relativa all’operazione (in reverse change in caso di acquisto) attraverso l’SdI, cioè lo stesso canale utilizzato per la fatturazione elettronica ordinaria. Anche i forfettari, compresi quelli temporaneamente esonerati dalla fattura elettronica “interna”, sono tenuti ad operare in tal senso (vedi circolare n.26/E dell’Agenzia delle Entrate del 13/07/2022). Però con l’approvazione del Decreto semplificazioni n.73/2022 convertito in legge n.122/2022 in vigore dal 10 agosto 2022 quest’obbligo viene limitato alle singole operazioni superiori ai 5000 euro sia di acquisto che di cessione (prima il limite valeva solo per quelle di acquisto).

Modalità di accesso

Per chi è già in attività: nessuna comunicazione, il regime forfettario flat tax è regime naturale. Attenzione con la prima fattura emessa definirete il regime scelto!

Per chi inizia la nuova attività: comunicazione della dichiarazione di inizio attività.

Modalità di uscita

  • Il contribuente può optare per il regime semplificato, con comportamento concludente, ovvero, pur non manifestando la volontà, lascia intendere con il comportamento quale sia la sua volontà (ad esempio facendo le fatture come nel regime semplificato, con IVA e ritenuta d’acconto). L’opzione è valida per 3 anni.
    Tuttavia se eravate nel regime semplificato e non ne uscite, potete comunque farlo tra uno o due anni, l’importante è che siate stati nel regime semplificato almeno 3 anni.
  • Obbligatoriamente se manca uno dei requisiti all’accesso o si verifica un requisito di esclusione o viene accertato il venir meno di una condizione di accesso o il sopravvenire di una causa di esclusione.