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Sostegno alla maternità della legge finanziaria: è solo un’elemosina?

2 Dicembre 2021 Maternità

L’unica misura a favore del lavoro autonomo contenuta nella legge finanziaria per il 2021 è l’articolo 69, che prevede un sostegno alla maternità.

ART. 69. (Sostegno in caso di maternità) Disegno di legge di bilancio 2022 28 ottobre 2021 42 1. Alle lavoratrici di cui agli articoli 64, 66 e 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 che abbiano dichiarato, nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, l’indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a seguire dalla fine del periodo di maternità.

Con gli articoli del Testo Unico sulla maternità sono individuate le destinatarie dell’intervento: iscritte alla Gestione Separata INPS (articolo 64), le coltivatrici autonome, artigiane e commercianti (articolo 66) e le libere professioniste con cassa privata (articolo 70).

La misura prevede un rafforzamento dell’indennità di maternità per le lavoratrici che nell’anno precedente l’inizio della maternità abbiano realizzato un reddito inferiore a 8145 euro. Certo la soglia individuata è davvero bassa, ma la norma avrà comunque il merito di fornire un sostegno aggiuntivo a chi ne ha maggiore bisogno.

Tuttavia, nel definire questa misura il legislatore ha dimenticato o non ha tenuto conto di una specificità delle iscritte alla Gestione Separata dell’INPS. Mentre l’indennità per libere professioniste e per coltivatrici dirette, artigiane e commercianti ha un minimale (circa 1000-1200 euro al mese per 5 mensilità), quella delle lavoratrici iscritte alla gestione separata è strettamente proporzionale al reddito percepito nei 12 mesi immediatamente precedenti il congedo di maternità e non ha un minimale.

Con il vincolo degli 8145 euro, se la lavoratrice riesce a mantenere nell’anno della maternità lo stesso reddito dell’anno precedente, le mensilità aggiuntive saranno al massimo pari a 543 euro (è infatti pari all’80% del reddito medio mensile: 8145/12 mensilità x 5 x 0,8), ma potranno essere anche di molto inferiori. In tal caso aggiungere tre mensilità non cambierebbe minimamente la situazione, sarebbe appunto solo un’elemosina.

Ben più importante sarebbe introdurre un minimale anche per le iscritte alla gestione separata, minimale che sarebbe ben coperto da quanto le lavoratrici e i lavoratori di questa gestione già versano per l’assistenza, come ben dimostrano le nostre analisi, e già che ci siamo, mettere mano anche al sistema di calcolo provvisorio del reddito di riferimento che pone diversi problemi, più volte denunciati da Acta, per prima la ricezione di un saldo – che può rivelarsi anche cospicuo – a distanza di 12-18 mesi dalla nascita e dunque dal momento in cui la lavoratrice madre ha più bisogno di sostegno. Urge una vera riforma della maternità in termini universali, non certo qualche spicciolo qua e là.

ACTA

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