Congedi parentali COVID bis anche per i freelance
16 Marzo 2022 Acta informa, Maternità, News
Ricordate i congedi parentali COVID della prima ora? Durante il primissimo lockdown di marzo 2020, quando in tutta Italia le scuole venivano chiuse e tutti i genitori, dipendenti o autonomi che fossero, si ritrovarono i figli a casa, il Governo istituì questa misura straordinaria a sostegno della genitorialità. Ve ne avevamo parlato qui con tanto di tutorial per la domanda. In un primo tempo, anche noi freelance potemmo usufruire di 15 giorni retribuiti al 50% del nostro reddito giornaliero. Successivamente con il protrarsi dell’emergenza sanitaria e dunque il perdurare della chiusura scolastica, il governo decise di rinnovare i congedi di ulteriori 15 giorni. In questa seconda fase però i congedi furono concessi solo ai dipendenti.
A fine dicembre 2021, la rapida diffusione della variante Omicron ha riportato in primo piano il tema dei congedi parentali per i genitori con figli positivi, costretti a rispettare la quarantena a casa, e a seguire le lezioni a distanza.
È stato quindi nuovamente previsto il ricorso al congedo parentale, dapprima con il decreto legge 146/2021, dal 22 ottobre fino al 31 dicembre 2021, e in seguito prorogato dal cosiddetto “decreto di Natale” (decreto legge 221 del 24 dicembre 2021) fino al 31 marzo del 2022 (giorno in cui finisce lo stato di emergenza per COVID, salvo ulteriori variazioni). Precisiamo che questo tipo di congedo è diverso dal congedo parentale disciplinato nel decreto legislativo 151/2001 (T.U. maternità/paternità).
Chi può chiedere il congedo parentale SARS CoV-2
Fortunatamente questa volta possono usufruirne anche i lavoratori iscritti all’INPS Gestione Separata e gli autonomi, ovvero artigiani e commercianti. Lo specifica l’Inps con il messaggio n. 327 del 21 gennaio 2022: il nuovo “congedo” può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti pubblici e privati, dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o dai lavoratori autonomi iscritti all’Inps, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14 affetti da Covid-19, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa. Nel caso di figli con disabilità il congedo può essere utilizzato senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza.
In che cosa consiste
È possibile chiedere un’indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito a seconda della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente il congedo e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa. La domanda può riguardare anche periodi di astensione precedenti la data di presentazione, purché non antecedenti il 22 ottobre 2021 e ricompresi all’interno del periodo di durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, all’interno del periodo di durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto, nonché all’interno del periodi di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio o di chiusura del centro diurno assistenziale, e non successivi alla data del 31.03.2022.
Come fare domanda (lavoratori autonomi iscritti all’Inps e alla Gestione separata)
Inizialmente l’INPS aveva attivato solamente le procedure per i dipendenti. Per gli autonomi ci è voluto qualche settimana in più. Di fatto la procedura è la solita che abbiamo già visto nel tutorial di due anni fa. L’unica differenza di rilievo riguarda l’indicazione della casistica di appartenenza tra: (a) quarantena per contatto, (b) malattia da COVID del figlio, (c) sospensione dell’attività scolastica in presenza (zona rossa). Se in possesso di un provvedimento dell’ATS o dell’istituto scolastico che attesta il periodo di quarantena/isolamento o di chiusura della scuola, è bene specificarlo in fase di domanda. In caso contrario, l’INPS vi chiederà successivamente di compilare un’autodichiarazione in cui dovrete certificare i periodi richiesti, indicare l’istituto di appartenenza del minore e allegare i vostri documenti di identità e quelli del minore.
Quindi se rientrate nelle casistiche relative al COVID, potete chiedere l’indennità per periodi compresi tra il 22 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, anche retroattivamente. È necessario avere un’attività lavorativa in corso, ma non è richiesto alcun requisito contributivo minimo.
Bello, faccio subito domanda e non ci penso più! O no?
Per la Gestione Separata INPS si pone l’annoso problema del periodo preso come riferimento per il calcolo dell’indennità di cui vi abbiamo parlato più volte su quello blog. Nonostante il carattere emergenziale di questo congedo, il metodo applicato è lo stesso che viene utilizzato per il congedo parentale ordinario, con l’unica differenza della percentuale (per il COVID 50%, per la maternità/paternità 30%). Il calcolo verrà effettuato sui redditi dei 12 mesi precedenti e dunque l’indennità erogata inizialmente sarà in via provvisoria e sarà necessario chiedere il saldo, non appena si avrà la dichiarazione dei redditi dell’ultimo anno. Facciamo un esempio. Se chiedo un congedo di 10 giorni per quarantena da COVID di mio figlio dal 19 al 29 novembre 2021, l’INPS prenderà come riferimento per il calcolo della mia indennità giornaliera i redditi dichiarati da novembre 2020 a novembre 2021. Mentre i redditi 2020 al momento della domanda sono già stati dichiarati, i redditi 2021 saranno dichiarati solo a settembre 2022. Questo significa che l’INPS mi concederà una prima indennità parziale, riservandosi di saldare la prestazione a mesi di distanza. Ricordatevi quindi di chiedere il conguaglio della vostra indennità. Non arriverà in automatico purtroppo.
Attenzione ai periodi a cavallo di due anni. In questo caso il sistema restituisce un errore e sarete costretti a presentare due domande spezzettando il periodo richiesto. Facciamo un altro esempio. Mio figlio è rimasto a casa per Covid dal 23 dicembre 2021 al 4 gennaio 2022? Bene, in questo caso dovrò chiedere due congedi, il primo dal 23 al 31 dicembre 2021 e il secondo dal 1° al 4 gennaio 2022.
Ricapitolando, se avete figli a carico che negli ultimi mesi sono rimasti a casa da scuola per casi legati al COVID-19, avete diritto a periodi di congedo retribuiti, senza limiti di giorni, purché compresi tra il 22 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022. E già che vi trovate sul sito dell’INPS, non dimenticate di richiedere l’assegno unico che è diventato effettivo a partire dal mese di marzo 2022. Armatevi di pazienza per affrontare le procedure INPS e buona genitorialità!
Foto di Gustavo Fring da Pexels