DIS-COLL
È una prestazione a sostegno dei collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata.
La Dis-coll, istituita con legge 81/2015, è una prestazione a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) e dei dottorandi e assegnisti di ricerca che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:
- stato di disoccupazione involontario al momento della presentazione della domanda di prestazione; per essere considerati disoccupati occorre dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro (Dichiarazione di Immediata Disponibilità o DID) al Centro per l’Impiego
- almeno un mese di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione dal lavoro e l’evento stesso
- iscrizione in via esclusiva alla Gestione Separata INPS.
Sono esclusi dalla Dis-coll gli iscritti alla Gestione Separata INPS che:
- sono titolari di pensione,
- hanno una partita iva;
- sono amministratori, sindaci o revisori di società (pur essendo tenuti a versare la contribuzione per la dis-coll);
- componenti di commissioni e collegi, amministratori di enti locali, medici in formazione specialistica, collaboratori occasionali (che non versano i contributi per la dis-coll).
FAQ – Frequently Asked Questions
La Dis-coll è corrisposta per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro e il predetto evento. In ogni caso, la prestazione può essere corrisposta per una durata massima di 12 mesi.
Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi già considerati per precedenti erogazioni.
L’indennità di disoccupazione è pari al 75% del reddito medio mensile, se questo non supera una soglia stabilita annualmente (1.425,21 euro nel 2024)
Per la parte di reddito che supera tale massimo, l’indennità dis-coll è maggiorata del 25 % della differenza, ma non può comunque superare una soglia stabilita annualmente (1.550,42 euro nel 2024).
A partire dal sesto mese di fruizione, l’indennità DIS-COLL si riduce ogni mese nella misura del 3%.
Per i periodi di fruizione della DIS-COLL è riconosciuta la contribuzione figurativa ai fini pensionistici (a partire dal 2022), entro il limite di retribuzione di 1,4 volte il massimale mensile della prestazione (massimo 2071,98 euro nel 2023).
L’indennità è assoggettata a tassazione IRPEF.
Dovrai partecipare a corsi di aggiornamento professionale, se saranno avviati.
Devi presentare la domanda in via telematica all’INPS entro 68 giorni dalla data di cessazione
dell’ultimo contratto di collaborazione (in caso di maternità o degenza ospedaliera si ha una sospensione del termine per tali periodi), attraverso:
- il servizio dedicato dell’INPS, dopo essersi collegati con lo SPID;
- Contact center al numero 803 164 (gratuito) da rete fissa oppure 06 164 164 da rete mobile;
- Enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Sì, viene riconosciuta la contribuzione figurativa.
Entro 68 giorni dalla data di cessazione dell’ultimo contratto di collaborazione (in caso di maternità o degenza ospedaliera si ha una sospensione del termine per tali periodi).
Sì, se:
- perdi lo stato di disoccupazione;
- inizi un’attività di lavoro autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata, senza provvedere alla comunicazione all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o, se questa preesisteva, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, del reddito che si presume trarre dall’attività stessa;
- ti rioccupi con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
- ricevi una pensione;
- acquisisci il diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo il caso in cui opti per l’indennità DIS-COLL;
- non partecipi regolarmente alle iniziative di formazione e riqualificazione professionale.
Non è causa di decadenza percepire somme per attività da volontari per servizio civile.