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ALAS

È una prestazione a sostegno dei lavoratori autonomi iscritti al Fondo Pensionistico Lavoratori dello Spettacolo (FPLS, ex ENPALS)

ALAS è diretta a lavoratori autonomi dello spettacolo (artisti e non), inclusi coloro con contratto di co.co.co, assicurati al Fondo Pensionistico Lavoratori dello Spettacolo ( FPLS, ex Enpals)

È una misura che interviene a fronte della disoccupazione involontaria a partire dal gennaio 2022, abrogata nel 2024. Durante la fruizione dell’indennità viene riconosciuta la contribuzione figurativa e l’indennità è esente da tassazione IRPEF.

Le CONDIZIONI per accedere sono:

  • Non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato
  • avere maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno 15 giornate di contribuzione versate o accreditate (con contributi figurativi per maternità e congedi parentali riferiti a periodi non coperti da contribuzione obbligatoria) al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (eventuali versamenti in altri fondi non sono utili);
  • avere un reddito relativo all’anno civile precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro, da autocertificare.
  • non essere titolari di pensione o di assegno di invalidità (a meno che non si opti per ALAS, rinunciando all’invalidità)
  • Non percepire assegno di inclusione.

L’indennità non è compatibile con altre prestazioni a tutela della disoccupazione e non può essere percepita durante periodi già coperti da indennità di maternità e malattia, nel caso viene sospesa e ripristinata per la parte residua finito il periodo di maternità o malattia.

L’indennità di disoccupazione è, inoltre, vincolata a un percorso di reinserimento al lavoro.

FAQ – Frequently Asked Questions

L’indennità viene corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo comprese nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro di lavoro autonomo. La sua durata non può in ogni caso superare i sei mesi.

Il 75% reddito medio mensile nel caso in cui questo sia pari o inferiore a 1.425,21 euro (2024), annualmente rivalutato. Se il reddito mensile è superiore a tale importo, l’indennità è pari al 75% incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e tale importo. In tutti i casi, l’importo lordo della disoccupazione non può essere superiore 1.550,42 euro ( 2024).

L’indennità è assoggettata a tassazione IRPEF.

Dovrai partecipare a corsi di aggiornamento professionale.

Devi presentare la domanda in via telematica all’INPS entro 68 giorni dalla :

a) data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) e b), del decreto legislativo n. 182/1997;

b) data di cessazione del periodo di maternità indennizzato;

c) data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale.

 

La domanda va presentata attraverso:

  1. il servizio dedicato dell’INPS, dopo essersi collegati con lo SPID;
  2. Contact center al numero 803 164 (gratuito) da rete fissa oppure 06 164 164 da rete mobile;
  3. Enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Sì, viene riconosciuta la contribuzione figurativa.

Entro 68 giorni dalla data di cessazione dell’ultimo contratto di lavoro o del periodo di maternità o malattia indennizzato .