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Congedi parentali FPLS

Le lavoratrici e i lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (dipendenti e autonomi) possono fruire del congedo parentale.

I congedi parentali riguardano le mamme e i papà.

Dipendenti

Hanno il diritto di astenersi dal lavoro per ogni figlio per complessivi 10 mesi nei suoi primi 12 anni di vita.

Sia la madre sia il padre hanno diritto a un congedo non superiore ai 6 mesi, ma il padre può fruire di 7 mesi nel caso eserciti il diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo di almeno 3 mesi. In questo caso complessivamente i due genitori potranno fruire di 11 mesi.

Nel caso di genitore unico il periodo complessivo massimo è di 10 mesi.

Il congedo può essere fruito anche per pochi giorni o poche ore.

Autonomi

Le lavoratrici e i lavoratori autonomi iscritte al FPLS hanno diritto a un massimo di 3 mesi di congedi parentali ciascuno, da fruire entro un anno di vita del bambino.

Condizioni:

  • sussistenza di un rapporto di lavoro attivo;
  • obbligo di astensione dall’attività lavorativa.

Durata: massimo 3 mesi, da utilizzare anche frazionato in giorni, da fruire entro il primo anno di vita del bambino.

Si tratta dunque di uno strumento decisamente limitato rispetto a quanto previsto per i dipendenti e per gli iscritti alla gestione separata INPS. Il fatto che debbano essere utilizzati entro l’anno di vita del bambino e che sia imposta l’astensione dal lavoro ne pregiudica l’utilizzo da parte di quelle lavoratrici che preferiscono non lasciare per troppo tempo il lavoro, anche per paura di non ritrovarlo.

Presentazione della domanda

La domanda va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto e può essere presentata con due modalità:

  1. online sul sito dell’INPS: ci si collega con lo SPID e si digita “congedo parentale” nella barra di ricerca per visualizzare il servizio dedicato;
  2. tramite call center al numero 803 164 (gratuito) da rete fissa oppure 06 164 164 da rete mobile.

Quanto spetta

Facendo riferimento alla Circolare 137/2007, l’ammontare dell’indennità corrisponde al 30% della retribuzione “convenzionale” (il meccanismo di calcolo è analogo a quello utilizzato per l’indennità di maternità, ma al 30% e non all’80%). Sempre sulla base della circolare 137/2007, i periodi per i quali è corrisposta l’indennità di congedo parentale sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa.