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Il diritto d'autore nella traduzione multimediale

Il diritto d’autore nella traduzione multimediale Q&A

21 Marzo 2024 Compensi, Diritti, Eventi, Formazione, Lavoro, Traduzioni tecniche, Vita da freelance

Rispondiamo alle domande poste dal pubblico durante l’incontro

Il mestiere di tradurre ci porta spesso a contatto con opere creative (film, serie TV, videogiochi ecc.) protette dal diritto d’autore. Eppure, a esclusione dei traduttori letterari, degli adattatori dialoghisti e di poche altre eccezioni che operano con il diritto d’autore, questo concetto non ci tange. Ma forse dovrebbe? Anche noi che traduciamo contenuti multimediali potremmo rientrare in questo regime? C’è qualche vantaggio a farlo?

Per rispondere a queste domande, ACTA Tramiti, in collaborazione con AIDAC, ha organizzato un incontro gratuito rivolto a chi lavora nella traduzione multimediale, liberamente consultabile sul canale YouTube di ACTA. Questo incontro fa parte di una serie di workshop sul diritto d’autore a livello europeo partito dall’iniziativa di AVTE (Audiovisual Translators of Europe), a cui ACTA Tramiti si è unita l’anno scorso.

L’incontro si è articolato in quattro interventi di quattro figure professionali che hanno approfondito ciascuna un aspetto diverso del diritto d’autore e di come esso si declini nel mestiere della traduzione.

Pubblichiamo qui le risposte delle nostre relatrici e del nostro relatore alle domande del pubblico che non c’è stato tempo di leggere durante l’incontro.

Diritto d’autore e agenzie estere

Eleonora chiede: “Collaboro alla traduzione dei sottotitoli di programmi televisivi e per le varie piattaforme online prevalentemente con agenzie estere. In questo caso come ci si può muovere? Chiedo a livello di diritto d’autore. Le società mi pagano con fattura.”

Il consiglio di Valeria Cervetti è di consultare un commercialista esperto in questa casistica particolare, che può essere molto complessa. Inoltre, consiglia di informarsi se tra l’Italia e il paese estero sono in vigore degli accordi bilaterali per evitare la doppia imposizione.

L’avv. Santilli durante l’incontro ha sottolineato come la legge sul diritto d’autore italiana sia applicabile unicamente a persone italiane e straniere che pubblicano in Italia. I contratti stretti con l’estero, al contrario, non sono regolati dalla legge italiana. Anzi, spesso contengono clausole di rinuncia ai diritti d’autore, perfino di quelli morali, incedibili secondo la nostra legislazione.

Per quanto riguarda l’aspetto contributivo, i contributi vengono comunque versati alla Gestione separata da noi, certo non con le condizioni vantaggiose dell’Ex ENPALS.

Evidenzia inoltre un paradosso: la SIAE nega che certi lavori (come la produzione di sottotitoli) siano tutelabili sotto il diritto d’autore, eppure le società estere includono la clausola di rinuncia ai diritti d’autore nei loro contratti per tali lavori.

Toni Biocca, a questo proposito, precisa che alcune Collective Management Organization intervengono nelle contrattazioni individuali dei singoli iscritti per tutelarli contro le grandi società che impongono unilateralmente le proprie condizioni. Auspica che la SIAE in futuro decida di adottare un approccio simile per rendere la gestione del diritto d’autore più semplice e tutelata coi committenti esteri.

Modelli di contratto per diritto d’autore

Simona chiede: “Come si scrive un contratto? Ci sono delle linee guida, oppure bisogna rivolgersi a un professionista?”

Toni Biocca risponde che AIDAC mette a disposizione due modelli di contratto, per la prestazione e per la cessione dei diritti, e auspica che in futuro vengano allegati al Contratto nazionale.

Questi modelli pongono particolare attenzione sulla cessione dei diritti e contengono una recente clausola che impedisce al contraente di utilizzare testi o voci del titolare di diritto d’autore per alimentare agenti di intelligenza artificiale.

Situazioni ibride: partita IVA, Sas e diritto d’autore

Lorenzo chiede: “Riguardo al trattamento fiscale, come si può considerare la situazione di un traduttore con partita IVA, socio di una Sas, che si occupa di traduzione tecnico-commerciale e svolge invece separatamente traduzione editoriale in modo autonomo?”

Anna Soru consiglia di utilizzare il diritto d’autore per la parte editoriale, che è compatibile con redditi derivanti da società. Raccomanda comunque di consultarsi sempre col commercialista.

Proporre l’aggiornamento dell’opera al proprio editore

Dagmar chiede: “Tempo fa ho ceduto dei diritti patrimoniali di un dizionario e dei compendi di conversazione. Vorrei proporre degli aggiornamenti nei testi. Come dovrei muovermi?”

Il consiglio dell’avv. Santilli è di inviare una raccomandata o PEC per chiedere un aggiornamento sulle riedizioni e sulle vendite. In questi casi, è determinante ciò che prevede il singolo contratto, quindi invita a leggerlo con attenzione.

Iscrizione alla SIAE come musicista e traduttore

Paolo chiede: “Sono già iscritto alla SIAE come mandante, ma per la sezione musica. Se mi iscrivo a questa e/o altre società di collecting come traduttore audiovisivo, devo mantenere più quote associative o ci sono convenzioni particolari?”

Toni Biocca consiglia di fare la cosiddetta estensione di tutela in sezione cinema, visto che Paolo è già iscritto come mandante a SIAE per quanto riguarda la musica.

In alternativa, potrebbe iscriversi a MRIGHTS, una società concorrente di SIAE, o a un’altra collecting. L’iscrizione a MRIGHTS è gratuita, mentre la quota di SIAE è di circa 80 € all’anno.

Reality e docuserie in diritto d’autore

Mara chiede: “Anche reality e docuserie, adattati e quindi doppiati in simil-sync, godono della tutela della SIAE?”

Valeria Cervetti ha trattato brevemente queste tipologie di opere nel suo intervento.

Sono generalmente considerate “assimilate” alle opere cinematografiche le opere narrative o documentaristiche quali fiction e serie, animazione e documentari.

Le opere di puro intrattenimento senza evidente intento autoriale (come molti reality sono considerati) non godono invece di questa tutela.

Il genere del docu-reality è al limite dei due casi, dunque non viene sempre riconosciuto. Le emittenti tendono a riconoscere come opere “assimilate” i titoli più sul versante “documentario”, meno quelli sul versante “intrattenimento”. In simili condizioni si trovano le collecting di altri Paesi europei che hanno una normativa simile alla nostra.

Il lavoro di chi produce e adatta questi generi “ibridi” (una definizione ormai desueta) è sicuramente tutelato dal diritto d’autore. Per quanto riguarda l’”equo compenso” ex art. 46bis, offre solo un sottoinsieme di esempi di opere tutelabili dal diritto d’autore, non una fonte normativa e regolamentare che ci aiuti a circoscrivere il perimetro con certezza.

Il consiglio quindi è: provare comunque a depositare questi titoli in SIAE e attendere il responso.

Traduzione per doppiaggio, adattamento, notule e partita IVA

Ilaria chiede: “Per la traduzione audiovisiva (traduzione per il doppiaggio e pre-adattamento) è previsto il diritto d’autore? Io ho ricevuto delle notule di diritto d’autore per traduzione. So che le traduzioni non sono mai state in regime di diritto d’autore come fiscalità. È un errore che la società deve correggere, oppure è semplicemente una decisione loro ed è fattibile?”

Valeria Cervetti risponde che se lavori su prodotti il cui argomento è creativo e la cui traduzione in italiano richiede soggettività e creatività, a questi lavori deve essere riconosciuto il diritto d’autore come fiscalità.

Suggerisce inoltre di prestare particolare attenzione alla fattispecie “pre-adattamento”: spesso certi studi di doppiaggio la commissionano in questi termini, ma in realtà si tratta di un adattamento in tutto e per tutto che viene pagato non da Contratto Collettivo Nazionale del doppiaggio.

“Inoltre, se dovessi aprire partita IVA, devo obbligatoriamente emettere ricevuta con IVA? Sia per traduzioni che per adattamenti?”

Valeria Cervetti precisa che se sei titolare di partita IVA non emetti ricevuta, ma fattura. L’IVA si applica se si è nel regime ordinario, mentre se si è nel regime forfettario non bisogna applicare né IVA né ritenuta d’acconto.

Per gli adattamenti, il regime fiscale è quello in diritto d’autore, dunque non occorre aprire la partita IVA.

Per un adattamento si emette una parcella con ex ENPALS e diritto d’autore senza IVA.

Nel caso specifico delle traduzioni, generalmente l’IVA si applica alle traduzioni non creative, cioè alle traduzioni tecniche.

Audiodescrizione

Melissa chiede: “Il lavoro di audiodescrizione di un’opera filmica o seriale è considerato tutelabile dal diritto d’autore? E com’è stato considerato nell’aggiornamento del CCNL del doppiaggio?”

Valeria Cervetti presume che possa ricadere in diritto d’autore in quanto opera creativa, in base al seguente passaggio del nuovo CCNL, pagina 6:

L’adattatore dialoghista È l’autore cui è affidato dall’impresa l’adattamento, ovvero la traduzione e l’elaborazione in sincronismo ritmico labiale (1) e non labiale (2) (Norma UNI 11591:2022), dei dialoghi di opere cinematografiche o assimilate, sia straniere che di produzione nazionale, da post-sincronizzare, al fine di rendere nella lingua di destinazione lo spirito dell’opera originale. Inoltre, qualora richiesto, può realizzare i sottotitoli e l’audiodescrizione dell’opera stessa.

Operare simultaneamente in regime forfettario e regime di diritto d’autore

Mirta chiede: “Se si traduce in regime forfettario in diversi ambiti, conviene sfruttare il regime di diritto d’autore per le sole traduzioni editoriali? O meglio non complicarsi la vita?”

Secondo Anna Soru, per chi opera in regime forfettario non è una grande complicazione lavorare anche con diritto d’autore. In questo caso ci sarebbe il vantaggio di poter scaricare dall’IRPEF dovuta come diritto d’autore le spese personali (sanitarie, ristrutturazioni, interessi mutuo ecc.), che non sono invece scaricabili sulla parte forfettaria (naturalmente, sempre che il plafond lo consenta). Comunque, meglio chiedere al proprio commercialista.

Contribuzione per dialoghisti

Ilaria chiede: “Se l’adattatore non raggiunge le 90 giornate in un anno, cosa succede?”

Valeria Cervetti risponde che se non si maturano almeno 90 giornate in un anno, non si matura l’annualità di contribuzione per la pensione.

Sottotitoli e resistenze della SIAE

Lucia chiede: “Non si possono depositare sottotitoli e traduzioni perché la traduzione che comportano, in quanto letterale, non è considerata creativa?”

Come illustrato nell’intervento di Valeria Cervetti, i sottotitoli non sono mai considerati una traduzione letterale, ma una traduzione eminentemente creativa.

In teoria, i sottotitoli possono essere depositati in SIAE (cfr. Regolamento generale SIAE aggiornato al 26 gennaio 2024, art. 46 2b), ma all’atto pratico chi vuole depositarli incontra forti resistenze.

Codice ATECO per sottotitolatori

Jessica chiede: “Come sottitolista, che codice ATECO bisogna avere? Una società mi ha pagato in diritto d’autore per dei reality, ma poi mi ha inviato una Certificazione Unica ed è finita lì. Ho sbagliato io qualcosa o ha sbagliato l’agenzia?”

Valeria Cervetti precisa che il codice ATECO riguarda l’apertura della partita IVA. Se si fattura un lavoro con la partita IVA, per quel lavoro non si può applicare né il diritto d’autore né l’ex ENPALS.

Il sottotitolista viene considerato un traduttore, quindi se si decide di lavorare con partita IVA, il codice ATECO è quello per Traduzione e Interpretariato 74.30.00.

Royalties, contributi e residenza all’estero

Giulia chiede: “Lavoro come dialoghista e vorrei andare a vivere all’estero per un periodo. Se sposto la residenza, potrò sempre lavorare con l’Italia e percepire SIAE e contributi ex ENPALS?”

L’avv. Santilli conferma che sì, si può continuare a lavorare con l’Italia (cioè con aziende e altri committenti con sede in Italia) e a percepire i diritti d’autore da SIAE se vi si è iscritti.

Più complesso il discorso contributivo, e cioè la risposta alla domanda “a quale ente previdenziale devo iscrivermi e versare i contributi?”.

Per quanto riguarda i paesi UE, il regolamento in materia di previdenza prevede che una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro sia soggetta alla legislazione di tale Stato membro e non a quella dello Stato in cui ha sede l’azienda per la quale rende l’attività lavorativa.

In altre parole, occorrerà iscriversi all’ente previdenziale del paese in cui si ha la residenza.

Corsi e impiego

Christian chiede: “È difficile entrare nel mondo degli adattatori dialoghisti? È un mondo chiuso come l’editoria? Quali sono i corsi che garantiscono maggiori garanzie di impiego?”

Per rispondere adeguatamente a questa domanda ci vorrebbe un webinar dedicato.
Non esistono corsi che danno “garanzie di impiego”, né in questo settore, né in altri settori professionali autonomi. Chi si approccia alla libera professione farebbe bene a non sposare l’idea, figlia dell’aspirazione a un impiego stabile tipica del lavoro dipendente, che corsi o qualifiche garantiscano il lavoro.

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