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Dichiarazione su IA generativa di Tramiti e AVTE

Dichiarazione sull’IA generativa Pt. 4

10 Luglio 2024 Dal mondo, Diritti, Lavoro, Traduzioni tecniche, Vita da freelance

Negli scorsi mesi, Tramiti ha lavorato in collaborazione con AVTE alla stesura di una dichiarazione su una nuova tecnologia che sta toccando svariati settori, tra cui la traduzione multimediale: l’IA generativa.

Frutto del confronto tra le varie associazioni di traduttori audiovisivi europei che fanno parte di AVTE, il documento affronta il fenomeno da diversi punti di vista, dalla presunta utilità pratica di questa tecnologia per la traduzione multimediale al suo impatto sul settore e sulla società stessa. Tocca, naturalmente, il perno del dibattito sulla legittimità dell’IA generativa: il riconoscimento dei diritti d’autore, a cui abbiamo dedicato un webinar per traduttori multimediali riassunto in cinque articoli.

La dichiarazione originale è stata stampata in un opuscolo per essere distribuita e discussa alla AVT-AR, la prima conferenza europea sui diritti d’autore di chi traduce opere multimediali, organizzata da AVTE il 16 maggio a Barcellona. Di seguito presentiamo la quarta parte della versione tradotta in italiano, che entra nel merito degli aspetti giuridici della questione, in particolar modo sulla questione dei diritti d’autore: i contenuti prodotti da un’intelligenza artificiale dovrebbero goderne? E chi dovrebbe essere il titolare di tali diritti? (Qui le parti 1, 2, e 3).

Dichiarazione di AVTE sull’IA generativa – 4 Prospettiva giuridica

  1. Secondo le vigenti leggi, un prodotto generato al 100% da intelligenza artificiale, anche se presentato come creazione artistica, non rientra sotto la tutela del diritto d’autore. AVTE ritiene che tutte le legislazioni dovrebbero continuare ad attenersi a tale principio. In caso contrario, si giungerebbe alla situazione in cui la proprietà o comunque la titolarità di una quantità esorbitante di prodotti “dell’ingegno” finirebbe per essere concentrata nelle mani dei pochissimi soggetti dotati dei mezzi necessari per impiegare la tecnologia dell’IA generativa. Il requisito della presenza di un autore umano per sfruttare i diritti d’autore di un’opera mitigherebbe inoltre numerosi rischi come i licenziamenti di massa, il declino delle professioni creative e la proliferazione di informazioni approssimative, tendenziose o comunque non revisionate derivate dai contenuti generati automaticamente.
  2. Nell’ambito della traduzione audiovisiva, AVTE considera necessario introdurre una regolamentazione che impedisca alle imprese di aggirare le norme sul diritto d’autore sfruttando scappatoie legali come quella di servirsi di un prestanome come autore di contenuti prodotti dall’IA senza una revisione umana.
  3. Una considerazione specifica va fatta sulle traduzioni di opere tutelate dal diritto d’autore. La versione tradotta dell’opera dovrebbe evitare con cura di infrangere la proprietà intellettuale e i diritti, d’autore e non, di terzi. Attualmente, l’IA generativa pone diversi problemi sotto questo aspetto: non solo attinge a dataset molto spesso oggetto di proprietà intellettuale di terzi, ma può indiscriminatamente riprodurre contenuti che ne violano i diritti d’autore.
  4. Appellandosi al principio che l’intelligenza artificiale dovrebbe essere al servizio della creatività umana e non soppiantarla, AVTE esprime la ferma convinzione che non dovrebbero essere concessi finanziamenti pubblici ai progetti di divulgazione e traduzione tramite IA.
  5. Un ultimo requisito volto a tutelare i diritti di tutte le parti in causa, nonché a impedire che i problemi di qualità insiti nella traduzione automatica svalutino l’intera categoria dei traduttori, è la trasparenza a tutti i livelli del processo:
    • La mansione denominata machine translation post-editing è cognitivamente più impegnativa della normale revisione linguistica di contenuti tradotti da un essere umano. I revisori linguistici hanno dunque il diritto di sapere prima di accettare l’incarico se lavoreranno a un contenuto tradotto automaticamente. Nel campo della traduzione audiovisiva in particolare, ingannare un revisore per indurlo ad accettare un incarico di post-editing alla stessa tariffa standard di un incarico di revisione di una traduzione umana non è una pratica etica. La tariffa di post-editing, nel caso, dovrebbe essere più alta di quella per la tradizionale revisione linguistica. Inoltre, quando il lavoro di un traduttore o post-editor viene impiegato per addestrare un motore di traduzione, ne deriva un guadagno economico per il proprietario di tale motore. Pertanto, il proprietario ha il dovere di informare i traduttori o post-editor del fatto che con il loro lavoro stanno addestrando una IA e offrire loro la facoltà di negoziare un supplemento alla tariffa standard o rifiutare di prendere parte all’addestramento.
    • Il committente della traduzione audiovisiva ha il diritto di sapere se sta pagando per una traduzione realizzata da un essere umano, una traduzione automatica con post-editing o una traduzione automatica senza alcuna revisione umana. Indurre il committente a credere che saranno degli esseri umani a curare la traduzione dei suoi contenuti, per poi vendergli una traduzione automatica è una pratica non etica e in mala fede, a maggior ragione se la traduzione risultante viene impiegata per addestrare un motore di traduzione senza l’autorizzazione del committente stesso.
    • L’utente finale o spettatore ha il diritto di sapere se le opere audiovisive di cui fruisce sono state generate automaticamente da un’intelligenza artificiale o curate da un essere umano, in modo da avere più elementi per valutare l’attendibilità dell’opera.

Nella prossima puntata, ultima parte della dichiarazione, affronteremo la prospettiva etica e le varie implicazioni sociali di un mondo pervaso da contenuti creati e tradotti dall’intelligenza artificiale.

ACTA Tramiti

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di ACTA Tramiti tempo di lettura: 3 min
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