Indennità di discontinuità
È una prestazione a sostegno dei lavoratori autonomi, dipendenti a termine e intermittenti iscritti al Fondo Pensionistico Lavoratori dello Spettacolo (FPLS, ex ENPALS)
L’indennità di discontinuità è il nuovo ammortizzatore sociale per i lavoratori dipendenti a termine e autonomi dello spettacolo (artisti e non), inclusi coloro con contratto di co.co.co, assicurati al Fondo Pensionistico Lavoratori dello Spettacolo (FPLS, ex Enpals).
Essa sostituisce e abroga l’ALAS, ma si rivolge anche ai lavoratori dipendenti a termine e ai lavoratori intermittenti (questi ultimi anche a tempo indeterminato).
È una misura stabile che interviene a sostegno della discontinuità lavorativa a partire da gennaio 2024.
Durante la fruizione dell’indennità viene riconosciuta la contribuzione figurativa e l’indennità concorre alla definizione del reddito IRPEF, come tale è assoggettata a regime ordinario con ritenuta alla fonte se il lavoratore è subordinato, e a ritenuta d’acconto se il lavoratore è autonomo e non adotta regime forfettario.
Le CONDIZIONI per accedere sono:
- reddito ai fini IRPEF non superiore a 25.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
- avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al FPLS;
- avere almeno 60 giornate di contribuzione (incluse le giornate coperte da contribuzione figurativa per maternità e congedi parentali);
- essere cittadino di uno stato europeo o straniero con permesso di soggiorno e residente in Italia da almeno 1 anno;
- non essere titolari di pensione o di assegno di invalidità (a meno che non si opti per l’indennità di discontinuità, rinunciando all’invalidità).
L’indennità non è cumulabile, nell’anno di competenza e con riferimento alle medesime giornate, con le indennità di maternità, malattia, infortunio e con tutte le indennità di disoccupazione involontaria, anche in agricoltura (NASpI, DIS-COLL, ALAS, ISCRO, DS Agricola…).
L’indennità di disoccupazione è, inoltre, vincolata a un percorso di reinserimento al lavoro.
Riferimenti:
FAQ – Frequently Asked Questions
Le giornate indennizzate saranno 1/3 delle giornate di contribuzione accreditate al FPLS a seguito di attività effettivamente svolta o di accredito figurativo per maternità e congedi parentali, nell’anno civile precedente a quello della presentazione della domanda, entro un limite massimo, calcolato in un modo un po’ complesso.
Si parte da una capienza massima di 312 giornate in un anno, si deducono tutte le giornate di contribuzione effettiva (quelle lavorate sia nel FPLS, sia in altre gestioni) e quelle indennizzate a vario titolo (maternità, disoccupazione…). Il risultato rappresenta il numero massimo di giornate indennizzabili.
La misura giornaliera dell’indennità di discontinuità è calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione derivanti dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo relative all’anno precedente la presentazione della domanda dell’indennità.
Il calcolo prevede due passaggi:
- si divide la retribuzione imponibile dell’anno di riferimento (anno civile precedente alla presentazione della domanda) per il numero delle giornate coperte da contribuzione derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa per cui è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
- L’indennità è pari al 60 per cento del valore così calcolato.
L’indennità è erogata in un’unica soluzione.
Dovrai partecipare a corsi di aggiornamento professionale.
Devi presentare la domanda in via telematica all’INPS attraverso:
- il servizio dedicato dell’INPS, dopo essersi collegati con lo SPID;
- Contact center al numero 803 164 (gratuito) da rete fissa oppure 06 164 164 da rete mobile;
- Enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Sì, viene riconosciuta la contribuzione figurativa ai fini del raggiungimento dei requisiti pensionistici; per l’accesso alle prestazioni assistenziali potrà essere valorizzata per coprire al massimo 1/3 dei requisiti richiesti (i restanti 2/3 devono essere maturati con contribuzione effettiva).
1% a carico del datore di lavoro o committente + 0,5% l’eccedenza rispetto ad un ammontare del reddito definito annualmente a carico del lavoratore
Entro il 30 marzo di ogni anno per l’anno precedente.