Congedi parentali
I congedi parentali sono attualmente riconosciuti alla grande maggioranza dei genitori (mamme e papà) che lavorano.
C’è stato infatti negli anni un processo di estensione della tutela e di omogeneizzazione delle regole, ma permangono importanti differenze a seconda del tipo di rapporto e della cassa previdenziale di appartenenza.
Per tutti valgono alcune norme comuni.
Le domande di congedo parentale devono essere inserite il giorno stesso della fruizione o in anticipo rispetto ai giorni richiesti. Non è possibile inserire domande che comprendano periodi anteriori al giorno di inserimento della domanda. In caso di errato inserimento, la domanda sarà approvata soltanto per il periodo dal giorno di inserimento in avanti.
L’indennità del congedo è il 30% della retribuzione convenzionale (calcolata diversamente a seconda delle situazioni). Nel 2023 e 2024 è possibile ricevere una mensilità (nel 2023) o 2 mensilità (nel 2024) calcolate all’80% della retribuzione, ma solo se dipendenti (un passo indietro rispetto al processo di omogeneizzazione sperimentato negli anni precedenti).
I periodi per i quali è corrisposta l’indennità di congedo parentale sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa.
La domanda può essere presentata con tre modalità:
- online sul sito dell’INPS: ci si collega con lo SPID (difficile fornire il percorso esatto perché cambia di continuo);
- tramite call center al numero 803 164 (gratuito) da rete fissa oppure 06 164 164 da rete mobile;
- tramite patronato/CAF.