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Malattia FPLS

I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto all'indennità di malattia per ciascuno dei giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di 180 giorni nell'anno solare, a condizione che possano far valere almeno quaranta contributi giornalieri dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'insorgenza dell'evento morboso (contributi obbligatori, non figurativi o da riscatto) Legge n. 106/2021

Chi ha diritto

Il diritto al trattamento economico di malattia sussista (nella ricorrenza dei requisiti contributivi minimi), in linea generale, in favore di tutti i lavoratori dello spettacolo identificati dall’obbligo assicurativo IVS presso il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) anche senza vincolo di subordinazione (cfr. circolare Inps/Enpals n. 134363/AGO, n. 1065/RCV e n. 632/EAD del 21 maggio 1980), con l’esclusione dei “lavoratori autonomi esercenti attività musicali” (gli stessi che devono provvedere autonomamente al versamento dei contributi, che sono solo ai fini pensionistici).

Condizione di accesso all’indennità è che siano dovuti o versati, presso il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo, almeno 40 contributi giornalieri dal 1° gennaio dell’anno precedente l’insorgenza della malattia (legge n. 106/2021). Non sono utili ai fini del requisito suddetto eventuali contributi figurativi o da riscatto o altre contribuzioni diverse da quelle obbligatorie.

Indennità di malattia per i lavoratori dello spettacolo: quanto spetta

Dal 26 maggio 2021, la misura si determina sulla base della retribuzione media percepita nelle ultime 40 prestazioni giornaliere nel settore spettacolo, soggette a contributo (sono compresi la tredicesima mensilità e altri eventuali premi o emolumenti vari, ugualmente soggetti a contribuzione).
Per gli assicurati al FPLS con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di lavoro autonomo o a prestazione, vale a dire soggetti titolari di rapporti di lavoro di “durata limitata”, ai fini del calcolo dell’indennità economica di malattia si tiene conto di un massimale giornaliero di retribuzione di 120 euro.

L’indennità di malattia è pari al:

  • 60% della retribuzione media globale giornaliera fino al 20° giorno di durata della malattia, comprese le domeniche e le festività nazionali e religiose infrasettimanali;
  • 80% della retribuzione media globale giornaliera dal 21° giorno in poi fino al limite di 180 giorni;
  • 40% per i lavoratori disoccupati e per i giorni non lavorativi della settimana, nei casi di lavoratori che per contratto prestino la loro attività solo in alcuni giorni predeterminati nella settimana. Qualora i giorni lavorativi, previsti da contratto, cadano in giorni festivi infrasettimanali e nelle domeniche, la percentuale da considerare è del 60% o dell’80% a seconda della durata della malattia.

Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato l’indennità viene erogata nelle percentuali indicate prima per tutti i giorni di durata della malattia, se questa si conclude nel periodo di validità del contratto di lavoro. Qualora, invece, la malattia prosegua oltre questo termine, i giorni di malattia eccedenti sono indennizzati al 40%.

Lavoratori disoccupati

Per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato l’indennità può essere corrisposta anche se il rapporto di lavoro è cessato, se ha svolto attività lavorativa nei precedenti 12 mesi. Il limite di giornate indennizzabili previsto è pari al numero di giorni di attività lavorativa svolta negli ultimi 12 mesi e comunque non può essere superiore 180 giorni nell’arco dell’anno solare.

Qualora sia reperibile almeno una giornata di prestazione lavorativa, soggetta a obbligo contributivo, nell’arco temporale suindicato, l’indennità economica è concessa per un periodo massimo di 30 giorni.

Come fare per avere l’indennità

È necessario il certificato medico, da redarre sin dal primo giorno dell’evento. Il medico curante deve trasmetterlo telematicamente all’INPS. Se redatto in modalità cartacea, è il lavoratore a doverlo inviare all’INPS e al datore di lavoro entro due giorni dal rilascio.

Non è ancora prevista una procedura telematica per poter inoltrare la richiesta di indennizzo.

Il lavoratore dovrà presentare, via posta raccomandata all’indirizzo INPS di competenza a seconda della residenza,  una domanda cartacea con cui richiede l’indennizzo di malattia, allegando copia del relativo contratto di lavoro e dichiarazione da parte del datore di lavoro attestante la mancata erogazione dell’indennità, per cui si chiede l’erogazione direttamente all’INPS.

 

Per approfondire:

Legge 106 15 luglio 2022

Messaggio INPS 3767 2022

Circolare INPS 124 3 agosto 2017

Circolare INPS 132 10 settembre 2021

Messaggio INPS 1568 del 7 aprile 2022

FAQ – Frequently Asked Questions

L’indennità viene corrisposta direttamente dall’INPS a:

  • lavoratori subordinati a termine e lavoratori autonomi a prestazione;
  • disoccupati;
  • occupati presso imprese dello spettacolo che esercitano attività saltuaria o stagionale.

L’indennità di malattia spetta dal quarto giorno successivo a quello di inizio della malattia ed è dovuta per un massimo di 180 giorni nell’anno solare.

Sì, l’indennità ospedaliera è più bassa se non si hanno familiari a carico.

Durante il ricovero in luogo di cura, ai lavoratori non aventi familiari a carico, l’indennità di malattia viene ridotta a 2/5 delle misure normali. La giornata di dimissione dal luogo di cura deve essere indennizzata in misura intera.

Le prestazioni in regime di day hospital sono equiparabili a giornate di ricovero (cfr. la circolare n. 136/2003).

Essa si determina sulla base della retribuzione media percepita nelle ultime 40 prestazioni giornaliere nel settore spettacolo, soggette a contributo; sono compresi il rateo della tredicesima mensilità e altri eventuali premi o emolumenti vari, ugualmente soggetti a contribuzione.