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Congedi parentali Gestione Separata INPS

Le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata dell’INPS (co.co.co. e professionisti/e) possono fruire del congedo parentale.

I congedi parentali riguardano sia le mamme sia i papà. La possibilità di astenersi dal lavoro è per 3 mesi (non trasferibili) per ciascun genitore + altri 3 mesi per uno dei genitori, entro i primi 12 anni di vita del bambino (3+3+3) o dall’ingresso del minore in famiglia in caso di adozione/affidamento preadottivo. Il limite di 9 mesi alla somma dei congedi dei due genitori si applica anche se uno dei genitori è in un’altra gestione o cassa di previdenza. Il congedo complessivo può essere frazionato in più periodi.

Il diritto al congedo per le iscritte e gli iscritti alla Gestione Separata INPS presuppone:

  • la sussistenza di un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo;
  • l’accreditamento di almeno 1 mensilità nei 12 mesi precedenti (se primo anno di vita del bambino si ha comunque diritto se si è avuta l’indennità di maternità obbligatoria);
  • vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa;
  • non essere iscritte/i ad altre forme previdenziali obbligatorie né pensionate/i, tenute/i al versamento della contribuzione INPS maggiorata dello 0,72%.

I congedi parentali sono usati pochissimo dalle iscritte alla gestione separata INPS (e quasi per niente dai papà), un po’ perché sono poco conosciuti, un po’ perché i soldi sono pochi e infine perché presuppongono l’astensione dal lavoro (una regola senza senso, dal momento che è possibile lavorare anche durante la maternità).

Alcuni consigli per le mamme e i papà:

  • usateli tutti (avete tempo sino ai 12 anni di vostra figlia o figlio), perché oltre che darvi qualche soldo, sono coperti da contribuzione pensionistica figurativa (la pensione che vi attende non sarà generosa, ogni contributo è utile)
  • cercate di usarli dopo periodi in cui i vostri guadagni sono stati superiori alla media, in modo da rimpolpare l’indennità che riceverete;
  • ricordate che il congedo del 30% è calcolato dall’INPS su una stima provvisoria del 70% dell’ultima dichiarazione disponibile. Ricordate di richiedere il conguaglio (non viene ricalcolato in automatico) uno o due anni dopo il periodo in cui si beneficia del congedo.
  • se vi crea problemi il fatto che è richiesta l’astensione lavorativa, avete due alternative:
    • usateli in periodi in cui comunque non lavorereste (ferie ad esempio)
    • se lavorate da casa nessuno potrà dimostrarlo, l’importante è che nella fattura non facciate riferimento al periodo in cui avete preso il congedo.

Quanto spetta

Facendo riferimento alla Circolare 137/2007, l’ammontare dell’indennità corrisponde al 30% della retribuzione “convenzionale” (il meccanismo di calcolo è analogo a quello utilizzato per l’indennità di maternità, ma al 30% e non all’80%). Sempre sulla base della circolare 137/2007, i periodi per i quali è corrisposta l’indennità di congedo parentale sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa.

Come fare domanda

La domanda va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto e può essere presentata con due modalità:

  1. online sul sito dell’INPS: ci si collega con lo SPID e si digita “congedo parentale” nella barra di ricerca per visualizzare il servizio dedicato;
  2. tramite call center al numero 803 164 (gratuito) da rete fissa oppure 06 164 164 da rete mobile.