Fisco: Regime dei minimi
A partire dal 1.1.2012 è operativo il Regime dei “Nuovi contribuenti minimi” (art. 27 del DL 6.7.2011 n. 98, convertito nella Legge 15.7.2011 n. 111), abrogato dal 1/1/2016 (sopravvive solo per chi era già entrato nel regime, sino a scadenza, se sussistono i requisiti normativi).
Ecco le principali caratteristiche:
- I requisiti di accesso sono più restrittivi. In aggiunta ai vecchi requisiti (principalmente limite di 30.000,00 euro di ricavi o compensi, limite all’acquisto di beni strumentali di 15.000,00 nel triennio, divieto di utilizzo di regimi speciali IVA), per poter usufruire del nuovo regime è necessario:
- che l’attività (ad opera esclusivamente di persone fisiche) debba ancora essere avviata o sia stata avviata successivamente al 31.12.2007
- che l’attività sia nuova, non prosegua un’attività precedente, da dipendente o autonomo (eccezioni: attività di tirocinio obbligatorio, situazione di perdita del lavoro per ragioni non dipendenti dalla volontà del lavoratore, prosecuzione di un’attività d’impresa svolta da altro soggetto con ricavi non superiori a 30.000 euro )
- La durata del nuovo regime è limitata.Il nuovo regime dei minimi può essere utilizzato per il periodo d’imposta in cui è iniziata l’attività e per i quattro successivi (quindi per un quinquennio).Tale regola generale vale per tutti i soggetti, ma i più giovani con meno di 35 anni potranno continuare ad applicare il regime dei nuovi minimi fino al periodo d’imposta di compimento del 35° anno di età (compreso), senza esercitare alcuna opzione.
- L’imposta sostitutiva è ridotta e la ritenuta d’acconto è eliminata.A decorrere dal 2012, il reddito d’impresa o di lavoro autonomo è tassato con un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale, pari al 5% (fino al 2011, invece, l’imposta sostitutiva era del 20%).Dal 2012, le somme corrisposte ai nuovi contribuenti minimi da parte dei sostituti d’imposta non sono più assoggettate alle ritenute a titolo d’acconto. Per evitare l’assoggettamento a ritenuta, i contribuenti devono rilasciare un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto alla suddetta imposta sostitutiva del 5%.
Pertanto, dall’1.1.2012, nelle fatture emesse dal contribuente minimo:- non deve più essere esposta la ritenuta d’acconto;
- deve essere indicato, con un’apposita dicitura, che la somma dovuta è soggetta all’imposta sostitutiva per i contribuenti minimi.
- Di seguito si riportano fac simili delle dichiarazioni richieste:
Prestazione svolta nel regime dei minimi ex articolo 1, commi 96 – 117 legge 244/2007 come modificata dall’articolo 27, decreto legge 98/2011 e pertanto non soggetta ad IVA nè a ritenuta d’acconto ai sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 185820 del 22 dicembre 2011.
Il/La sottoscritto/a ………………..dichiara, rientrando nel regime dei minimi sopra riportato ed essendo in possesso dei necessari requisiti, di non essere assoggettato a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta in base a quanto disposto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 185820 del 22 dicembre 2011.
Novità negli adempimenti ed esoneri:
- obbligati ad iscriversi nell’archivio VIES per effettuare acquisti intracomunitari;
- esonerati dall’obbligo di effettuare la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. “spesometro”);
- esonerati dall’obbligo di comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. “paradisi fiscali”);
- esonerati dall’obbligo di certificare i corrispettivi qualora svolgano determinate attività (ad esempio cessione di tabacchi, giornali, carburanti).Inalterati tutti gli altri adempimenti, ovvero l’obbligo:
- alla numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
- alla certificazione dei corrispettivi;
- all’integrazione della fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultano debitori d’imposta, con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta, e al versamento dell’imposta a debito;
- alla presentazione degli elenchi INTRASTAT;
- alla rettifica della detrazione IVA all’atto dell’accesso al regime agevolato, oppure in caso di fuoriuscita dallo stesso.
Regime Agevolato per gli “Ex Contribuenti Minimi”
L’art. 27 co. 3 del DL 98/2011 ha previsto una serie di agevolazioni fiscali e contabili fruibili, in generale, dai soggetti con le caratteristiche per rientrare nel vecchio “regime dei minimi”, ma esclusi dal nuovo regime dei contribuenti minimi.
Esoneri | Adempimenti dovuti |
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Registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini IRPEF e IVA | Conservazione dei documenti ricevuti ed emessi |
Tenuta del registro dei beni ammortizzabili se, a seguito di richiesta dell’Amministrazione finanziaria, si forniscono i dati necessari | Fatturazione e certificazione dei corrispettivi |
Liquidazioni e versamenti periodici ai fini IVA | Comunicazione annuale dei dati IVA, se il volume d’affari è uguale o superiore a 25.822,84 euro |
Versamento dell’acconto annuale IVA | Presentazione della dichiarazione annuale IRPEF e versamento dell’acconto e del saldo IRPEF e delle relative addizionali comunali e regionali |
Presentazione della dichiarazione IRAP e versamento dell’imposta | Presentazione della dichiarazione annuale IVA e versamento annuale IVA Adempimenti dei sostituti d’imposta Comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. “spesometro”) Comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. “paradisi fiscali”) |