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Assegno ordinario di invalidità per lavoratori dello spettacolo

Esistono due tipologie di assegno di invalidità per i lavoratori dello spettacolo:

  1. L’assegno ordinario di invalidità, che è una prestazione previdenziale erogata in favore dei lavoratori iscritti al Fondo, la cui capacità lavorativa sia ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale;
  2. l’assegno privilegiato di invalidità, che si differenzia dal primo salvo che lo stato di di inabilità deve essere imputabile a causa di servizio.

L’assegno decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti sia i requisiti sanitari sia i requisiti amministrativi richiesti oppure dal 1° giorno del mese successivo a quello di perfezionamento del relativo diritto e può essere confermato, su domanda presentata dall’interessato, entro la data di scadenza.

L’assegno ha validità triennale e non è reversibile. Dopo tre riconoscimenti consecutivi l’assegno di invalidità è confermato in via definitiva, ferme restando le facoltà di revisione. Al compimento dell’età pensionabile ed in presenza di tutti i requisiti, viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia

L’erogazione dell’assegno è compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa, ma è soggetto alla riduzione di una quota percentuale – 25% o 50% – in presenza di redditi da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa.

Le modalità di calcolo dell’assegno sono le stesse utilizzate per l’assegno di invalidità degli altri lavoratori.

REQUISITI RICHIESTI

Condizioni per ottenere l’assegno ordinario di invalidità:

  1. requisito sanitario;
  2. cinque anni di anzianità assicurativa e contributiva secondo il Gruppo di appartenenza del lavoratore tra A, B o C, dei quali almeno tre anni nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

Condizioni per ottenere l’assegno privilegiato di invalidità:

  1. requisito soggettivo: riconoscimento dello stato d’invalidità o di inabilità, comunque dipendente da causa di servizio, che renda il lavoratore invalido o inabile al servizio stesso;
  2. requisito assicurativo e contributivo: 1 contributo giornaliero effettivamente versato. (in questo caso non serve un’anzianità contributiva)

DURATA

L’assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti, sia sanitari sia amministrativi, e ha validità triennale. Il beneficiario può chiedere il rinnovo prima della data di scadenza. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno di invalidità è confermato automaticamente, salvo le facoltà di revisione.