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Maternità FPLS

La tutela della maternità per le lavoratrici dello spettacolo dipende dalla tipologia di rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) in corso all’inizio del periodo indennizzabile.

Per poter accedere all’indennità di maternità sostitutiva della retribuzione è necessario essere iscritte al FPLS (Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo).

Condizioni e tutele sono diverse a seconda che tu abbia in corso un rapporto di lavoro dipendente o autonomo (per essere definita autonoma, non è necessario avere una partita IVA, ma solo non essere dipendente).

Lavoratrice dipendente

Valgono le norme di tutto il lavoro dipendente. Per i datori di lavoro appartenenti al settore dello spettacolo c’è il divieto di adibire le donne al lavoro durante i 2 mesi antecedenti la data presunta del parto e i 3 mesi successivi alla data del parto, però potrai fruire della flessibilità (1 mese prima del parto, 4 dopo) o anche della fruizione della maternità interamente dopo il parto.

Lavoratrice autonoma

La lavoratrice ha diritto a 5 mesi di indennità distribuiti a cavallo del parto, senza obbligo di astensione dal lavoro.
Dal momento che non è obbligatoria, l’astensione dal lavoro può essere utilizzata in maniera flessibile 1+4 o 5 mesi dopo il parto.

Attenzione!
Il riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi indennizzati concernerà i soli periodi non coperti da contribuzione obbligatoria per effetto dell’astensione della lavoratrice dal lavoro. Quindi è possibile percepire l’indennità di congedo mentre si lavora, ma in tal caso non si ha diritto alla contribuzione figurativa.

Situazioni dubbie: dipendente o autonoma?

Se alterni lavori da dipendente e lavori autonomi, ci sono delle regole per decidere quali criteri applicare.

Se stai lavorando, viene considerata la posizione lavorativa all’inizio del periodo indennizzabile.

Se al momento dell’inizio del periodo indennizzabile non hai in corso rapporti di lavoro, occorre considerare i 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile.

  • Se nei 12 mesi non hai avuto alcun rapporto di lavoro non hai diritto a un’indennità di maternità.
  • Se l’ultimo lavoro era da dipendente, ed è cessato da meno di 60 gg, hai diritto all’indennità come dipendente.
  • Se nei 12 mesi precedenti hai avuto almeno un mese coperto da contribuzione come autonoma, hai diritto all’indennità di maternità come lavoratrice autonoma.
  • Se nei 12 mesi precedenti hai avuto solo periodi coperti da contribuzione come dipendente e l’ultimo lavoro è cessato da oltre 60 gg, non hai diritto a un’indennità di maternità (salvo casi particolari previsti dall’art. 24 del Dlgs 151/2001).

Se al momento dell’inizio del periodo indennizzabile hai in contemporanea un rapporto di lavoro dipendente e uno di lavoro autonomo dovrai seguire due vie in parallelo:

    • Per il rapporto di lavoro dipendente dovrai trasmettere all’Istituto il certificato telematico di gravidanza prima dell’inizio del periodo di congedo, nonché la domanda telematica della relativa indennità. Dovrai astenerti dal lavoro durante i 5 mesi in cui percepirai l’indennità.
    • Per il rapporto di lavoro autonomo, potrai proseguire l’attività lavorativa per tutto il periodo di maternità, e successivamente alla nascita del figlio presentare domanda all’INPS per ottenere l’indennità di maternità per lavoro autonomo.

Calcolo dell'indennità

L’indennità è pari all’80% della retribuzione.

Pe le lavoratrici autonome si parametra l’indennità al reddito percepito nei 12 mesi antecedenti il periodo indennizzabile. La retribuzione media globale giornaliera corrisponde all’importo ottenuto dividendo l’ammontare del reddito percepito in relazione alle attività lavorative nel settore dello spettacolo nei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti nel medesimo periodo.

Esiste però un massimale di riferimento. Con messaggio INPS 3767 del 17 ottobre 2022 la retribuzione giornaliera massima di riferimento è fissata a 120 euro.

Per le lavoratrici dipendenti a termine, il calcolo è, come per tutte le dipendenti, riferito alla retribuzione mensile del periodo precedente quello in cui inizia il congedo.

È prevista la contribuzione figurativa?

Sì, sia per le lavoratrici dipendenti, sia per le autonome. In quest’ultimo caso, se la lavoratrice non si astiene dal lavoro, il riconoscimento della contribuzione figurativa riguarderà i soli periodi non coperti da contribuzione obbligatoria (legata alla prestazione lavorativa).

Interruzione di gravidanza

Lavoratrice dipendente

L’interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, se avviene prima dei 180 gg. di gestazione, é considerata a tutti gli effetti come malattia. La durata di detto congedo è variabile tra 7 e 14 giorni ed è gestita con il proprio medico di medicina generale.
Qualora invece avvenga dopo i 180 giorni dall’inizio della gestazione, il Testo Unico riconosce il congedo di tre mesi, con la relativa indennità.

Lavoratrice autonoma
In caso d’interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, verificatasi non prima del 3° mese di gravidanza, su certificazione medica rilasciata dall’ASL competente per territorio, è corrisposta un’indennità giornaliera per un periodo di 30 giorni.