Malattia Gestione Separata
Gli iscritti alla gestione separata INPS (professionisti e collaboratori) e non iscritti ad altre gestioni pensionistiche hanno diritto all’indennità di malattia per i periodi di degenza ospedaliera (incluso il day hospital) e per la malattia domiciliare.
L’indennità per degenza ospedaliera spetta per tutte le giornate di ricovero (compresi i giorni di day hospital) fino a un massimo di 180 giorni nell’anno solare.
Con lo Statuto del lavoro autonomo (art. 8 comma 10, legge 81/2017) i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, sono equiparati, ai fini della durata della prestazione e della misura dell’indennità, alla degenza ospedaliera.
L’indennità di malattia spetta, nell’anno solare, per malattie di durata non inferiore ai 4 giorni e per un massimo di un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro (massimo 61 giorni) nell’anno solare , ma comunque per almeno 20 giorni Circolare 76/2007.
L’indennità è proporzionata al numero di mesi di versamento contributivo, quella di malattia è il 50% dell’indennità ospedaliera giornaliera. Le indennità di malattia e di malattia ospedaliera non sono accompagnate da alcuna contribuzione figurativa per la pensione.
E’ importante che il medico comunichi tempestivamente la malattia all’INPS.
FAQ – Frequently Asked Questions
L’indennità di malattia e quella di degenza ospedaliera vengono erogate solo nei confronti dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS:
– che non siano iscritti ad altre gestioni pensionistiche;
– a cui sia stata accreditata almeno una mensilità di contributi alla gestione separata nei 12 mesi precedenti l’evento per cui si fa richiesta;
– che siano in possesso di un reddito non superiore al 70 per cento del massimale su cui si versano i contributi, con riferimento al reddito e al massimale dell’anno precedente, ovvero per il 2024 per un reddito non superiore a 83.755 euro.
È importante che il medico curante o, in sua assenza, la guarda medica (se ad esempio l’evento di malattia dovesse verificarsi nel weekend) invii il certificato telematicamente all’INPS entro il giorno successivo all’inizio dell’entrata in malattia. Successivamente l’interessata/o potrà fare domanda tramite il sito dell’INPS o tramite Call Center specificando che per tale evento è stato inviato il certificato corrispondente.
L’indennità di degenza ospedaliera viene erogata dall’Inps, dietro presentazione di domanda da presentare online, attraverso il servizio dedicato, dopo essersi collegati con lo SPID oppure tramite call center al numero 803 164 (gratuito) da rete fissa, oppure 06 164 164 da rete mobile. La domanda va presentata entro 180 giorni dalla data di dimissione ospedaliera e corredata da autocertificazione dei redditi percepiti.
Ci sono due modalità.
La più veloce è di presentare domanda online direttamente sul sito dell’INPS tramite i Servizi online > Servizi per il cittadino.
È sufficiente accedere con il proprio SPID e fare clic sul link Invio di domande prestazioni a sostegno del reddito. A questo punto selezionare Indennità di malattia e proseguire con la procedura.
L’altra modalità è farlo con l’ausilio del Contact center al numero 803 164 (gratuito) da rete fissa oppure 06 164 164 da rete mobile.
Attenzione! Le scadenze per accedere all’indennità di malattia spesso vengono superate (e quindi l’indennità è negata) perché l’INPS ha tempi di lavorazione molto lunghi e non comunica chiaramente e tempestivamente eventuali anomalie e problemi (mancanza di documenti, inadeguatezza documenti presentati etc.).
ACTA ha chiesto all’INPS una serie di misure per facilitare l’effettiva possibilità di accedere alle indennità:
- predisporre moduli precompilati, che contengano tutte le informazioni che l’INPS già possiede e creare un’anagrafica con le nuove informazioni fornite, in modo da non richiederle poi successivamente;
- evitare duplicazioni nella presentazione delle domande. Attualmente se una lavoratrice presenta domanda di indennità prima del parto, deve poi ripresentarla dopo la nascita del bambino. Sarebbe sufficiente chiedere dopo il parto l’integrazione della domanda con i documenti del bambino;
- eliminare la richiesta di informazioni inutili. Nella domanda di indennità di malattia vengono richieste informazioni (il numero di giornate lavorate o retribuite nei 12 mesi precedenti la malattia, i redditi lordi nell’anno del ricovero e dell’anno precedente etc.) che non sono utili per il calcolo dell’indennità stessa (che dipende solo dalla contribuzione versata);
- Sollecitare tempestivamente (entro 10 giorni) l’integrazione della documentazione e segnalare eventuali errori, fornendo chiare informazioni sullo stato di avanzamento della pratica;
- fornire documentazione trasparente del calcolo delle indennità, in modo che ciascuno o ciascuna possa effettuare una pronta verifica di quanto ricevuto;
- creare un canale diretto per segnalare inefficienze. Restringere i tempi di lavorazione delle domande che non devono mai superare i 30 gg (legge 241 del 1990), eliminando tutte le deroghe successivamente introdotte;
- allungare i tempi per la presentazione dei ricorsi e garantire una risposta chiara e documentata a tutti i ricorsi.
Sì, si ha diritto ad un’indennità di degenza ospedaliera per un massimo di 180 giorni nell’arco dell’anno solare (circolari 147/2001, 95bis/2006 e 76/2007). Se la malattia è a cavallo tra due anni l’indennità può arrivare a coprire 360 giorni in due anni.
61 giorni. Ma se si tratta di malattia domiciliare certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino un’inabilità lavorativa temporanea del 100%, viene equiparata a malattia ospedaliera, con massimale di 180 giorni.
Il calcolo è un po’ complicato. L’INPS dice:
L’indennità per degenza ospedaliera viene corrisposta nella misura del 8% – 12% – 16% della retribuzione giornaliera che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo previsto nell’anno di inizio della degenza, a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero (da 3 a 4 mesi l’ 8% – da 5 a 8 mesi il 12% – da 9 a 12 il 16%).
Per il 2024, l’indennità giornaliera per malattia ospedalizzata è pari a:
- 52,45 euro se nei dodici mesi precedenti sono stati versati 1-4 mesi di contributi (8%)
- 78,67 euro se nei dodici mesi precedenti sono stati versati 5-8 mesi di contributi (12%)
- 104,90 euro se nei dodici mesi precedenti sono stati versati 9-12 mesi di contributi (16%)
Per il 2024, le cifre saranno le seguenti:
- 26,22 euro se nei dodici mesi precedenti sono stati versati 1-4 mesi di contributi (8%)
- 39,34 euro se nei dodici mesi precedenti sono stati versati 5-8 mesi di contributi (12%)
- 52,45 euro se nei dodici mesi precedenti sono stati versati 9-12 mesi di contributi (16%)