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Gestione Separata INPS

Dal 1996 i professionisti autonomi privi di Cassa previdenziale e i collaboratori autonomi sono tenuti a versare i contributi previdenziali alla Gestione Separata INPS secondo la Legge 8 agosto 1995, n. 335 "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare".

I professionisti autonomi privi di cassa previdenziale e i collaboratori autonomi (co.co.co., dottorandi, assegnisti e altre figure) sono tenuti a versare i contributi previdenziali alla Gestione Separata INPS secondo la Legge 8 agosto 1995, n. 335 “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”.

Il versamento dei contributi è condizione necessaria per acquisire il diritto a:

FAQ – Frequently Asked Questions

L’iscrizione va fatta dal lavoratore (sia professionista sia collaboratore), contestualmente all’inizio della attività o all’atto della richiesta di attribuzione della partita IVA, o all’atto di accettazione dell’incarico e comunque entro la data di versamento dei contributi nel caso degli amministratori o collaboratori.

Dal 1 giugno 2011, in seguito alla nuova circolare INPS del 4 maggio 2011 l’iscrizione alla Gestione Separata avviene esclusivamente per via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

  • attraverso il portale dell’Istituto (http://www.inps.it), nella sezione SERVIZI ONLINE. Il cittadino potrà accedere direttamente, con il PIN o attraverso un intermediario;
  • attraverso comunicazione telefonica, rivolgendosi al Contact Center, numero verde 803.164, che, dopo aver proceduto all’autenticazione del soggetto dichiarante, si occuperà di acquisire la domanda d’iscrizione.

Nel 2024 il professionista deve versare il 26,23% dell’imponibile, sino a un massimo di 119.650,00 euro (massimale per il 2024; ogni anno viene aggiornato).

Ovvero:

  • 25% di aliquota previdenziale
  • 0,72% per il contributo assistenziale
  • 0,35% per ISCRO

Chi invece ha un’altra copertura previdenziale (pensionato, dipendente…) deve versare il 24% dell’imponibile, sempre sino a un massimo di 119.650,00 euro per il 2023. Tale versamento è esclusivamente previdenziale, non sono dovuti contributi assistenziali.

Per i collaboratori il committente nel 2024 versa:

  • il 35,03% per soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL ;
  • il 33,72% per soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL );
  • il 24% per soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

PROFESSIONISTI

Alle scadenze previste per la dichiarazione dei redditi:

1. a giugno, ovvero alla scadenza di presentazione e pagamento del mod. UNICO:

  • acconto nella misura del 40% dovuto sui redditi di lavoro autonomo relativo alla dichiarazione Irpef riferita all’anno precedente;
  • saldo del contributo dovuto per il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno precedente in base alle risultanze della dichiarazione dei redditi in scadenza;

2. a novembre il secondo acconto pari al 40% calcolato sui redditi di lavoro autonomo relativi alla dichiarazione irpef riferita all’anno precedente.

COLLABORATORI

Il committente agisce come sostituto d’imposta e versa le imposte e i contributi dovuti (per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore) e trattiene dal corrispettivo da versare al collaboratore le imposte e la quota di contributi a carico del collaboratore.

I contributi versati nel corso di un anno coprono tutti i 12 mesi solo se nell’anno in questione il reddito ha superato una soglia minima, aggiornata annualmente. Per il 2024 la soglia di reddito è pari a 18.415,00 euro.

Ciò significa che il professionista che versa il 26,07% ha un minimale contributivo di 4.800,79 euro (di cui € 4.787,90 ai fini pensionistici), mentre il collaboratore che applica l’aliquota del 35,03%  ha un minimale contributivo di 6.450,77 (di cui 6.076,95 a fini pensionistici). Se tale minimale non sarà raggiunto i mesi accreditati saranno ridotti in proporzione ai contributi versati.

I professionisti senza Cassa privata possono applicare la rivalsa del 4% sul committente, che però, a differenza di quanto accade per i professionisti con Cassa, costituisce un reddito. Pertanto l’IVA e la ritenuta d’acconto (IRPEF) del 20% deve essere calcolata anche su questo contributo. Infatti, come precisato dall’INPS nella Circolare 25 maggio 1996, n. 112, l’obbligo di pagare il 4% e il diritto da parte del professionista di pretenderlo restano nell’ambito dei rapporti fra cliente e professionista (in alcuni ambiti la rivalsa viene accettata, in altri no), che è l’unico obbligato al pagamento dei contributi nei confronti dell’INPS. Pertanto il professionista può autonomamente decidere se applicare la rivalsa del 4% al cliente o se, invece, emettere una fattura senza addebito del contributo.

  1. i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  2. gli spedizionieri doganali non dipendenti;
  3. gli assegni di ricerca;
  4. i beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;
  5. gli amministratori locali;
  6. i beneficiari di borse di studio a sostegno della mobilità internazionale degli studenti (solo da maggio a dicembre 2003) e degli assegni per attività di tutor, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;
  7. i lavoratori autonomi occasionali;
  8. gli associati in partecipazione;
  9. i medici con contratto di formazione specialistica;
  10. i Volontari del Servizio Civile Nazionale (avviati dal 2006 al 2008);
  11. i prestatori di lavoro occasionale accessorio;
  12. i venditori a domicilio:
  13. …sempre più categorie sono inserite in questa gestione residuale.